Art. 4 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini del presente decreto le  autorita'  competenti  sono  il
Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva
competenza. 
  2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti  regionali,  il
comune  del  luogo  dove  ha  sede  lo  stabilimento  e'  l'autorita'
competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21
di  autorizzazione,  sospensione  e  revoca  dell'esercizio  di   uno
stabilimento  di  allevamento  o  di  fornitura  di  animali  di  cui
all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati  nelle
procedure  o  per  impiegare  i  loro  organi  o  tessuti   ai   fini
scientifici, con o senza scopo di lucro. 
  3. L'azienda sanitaria locale territorialmente  competente  ove  ha
sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a  svolgere  attivita'
di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori  e  attivita'  ispettiva
negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati
ad essere usati nelle procedure o  per  impiegare  i  loro  organi  o
tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 
  4. La regione e' l'autorita' competente per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero  1),  nonche'  ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente
per le finalita' del presente decreto e' il Ministero. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive
          modificazioni, si veda nelle note alle premesse.