Art. 5 
 
 
                      Finalita' delle procedure 
 
  1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per  i  seguenti
fini: 
  a) la ricerca di base; 
  b) la ricerca  applicata  o  traslazionale  che  persegue  uno  dei
seguenti scopi: 
  1) la profilassi, la prevenzione,  la  diagnosi  o  la  cura  delle
malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei  loro
effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; 
  2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le  modificazioni
delle condizioni fisiologiche negli esseri  umani,  negli  animali  o
nelle piante; 
  3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle  condizioni
di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici; 
  c)  per  realizzare  uno  degli  scopi  di  cui  alla  lettera   b)
nell'ambito  dello  sviluppo,  della  produzione  o  delle  prove  di
qualita', di efficacia e di  innocuita'  dei  farmaci,  dei  prodotti
alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; 
  d)  la  protezione  dell'ambiente  naturale,  nell'interesse  della
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; 
  e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; 
  f)   l'insegnamento   superiore   o   la   formazione    ai    fini
dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze
professionali; 
  g) le indagini medico-legali. 
  2. Non possono essere autorizzate le procedure: 
  a) per la produzione e il controllo di materiale bellico; 
  b) per i test tossicologici con i protocolli della  Lethal  Dose  -
LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti
obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; 
  c) per la produzione di anticorpi monoclonali  tramite  l'induzione
dell'ascite,  qualora  esistano  corrispondenti   altri   metodi   di
produzione e non risulti obbligatorio da  legislazioni  o  farmacopee
nazionali o internazionali; 
  d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera q); 
  e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso; 
  f) nel corso delle esercitazioni  didattiche  svolte  nelle  scuole
primarie, secondarie e nei corsi  universitari,  ad  eccezione  della
formazione universitaria in medicina  veterinaria  nonche'  dell'alta
formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.