Art. 6 Metodi di soppressione 1. La soppressione degli animali avviene: a) con modalita' che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile; b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23; d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore. 2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi: a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario; b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto. 3. Il comma 1 non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente. 4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita' del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.