Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese  cui  sia  stato
attribuito  il  rating  di  legalita'  delle  imprese  con   delibera
dell'Autorita'. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  in  sede  di  concessione   di
finanziamenti, tengono conto del rating di  legalita'  delle  imprese
secondo quanto previsto all'articolo 3. 
  3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto
del  rating  di  legalita'  delle  imprese  secondo  quanto  previsto
all'articolo 4 e seguenti.