Art. 2 
 
 
                        Destinatari e criteri 
 
  1.  L'azione  dell'Italia  nell'ambito  della   cooperazione   allo
sviluppo ha come destinatari  le  popolazioni,  le  organizzazioni  e
associazioni civili, il settore privato, le istituzioni  nazionali  e
le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in  coerenza
con i principi condivisi  nell'ambito  dell'Unione  europea  e  delle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 
  2. L'Italia si adopera per  garantire  che  le  proprie  politiche,
anche non direttamente  inerenti  alla  cooperazione  allo  sviluppo,
siano coerenti con  le  finalita'  ed  i  principi  ispiratori  della
presente  legge,  per  assicurare  che  le  stesse   favoriscano   il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo. 
  3. Nel realizzare  le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo
l'Italia assicura il rispetto: 
    a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale,
in particolare quelli della  piena  appropriazione  dei  processi  di
sviluppo  da  parte  dei  Paesi  partner,   dell'allineamento   degli
interventi alle priorita' stabilite  dagli  stessi  Paesi  partner  e
dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e  coordinamento  tra
donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita'
reciproca; 
    b) di criteri di  efficienza,  trasparenza  ed  economicita',  da
garantire  attraverso  la  corretta  gestione  delle  risorse  ed  il
coordinamento di  tutte  le  istituzioni  che,  a  qualunque  titolo,
operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo. 
  4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo  e'  privilegiato,
compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e  con  standard
di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi
e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. 
  5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo  sviluppo  non
possono essere utilizzati,  direttamente  o  indirettamente,  per  il
finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari. 
  6. La politica di cooperazione italiana,  promuovendo  lo  sviluppo
locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati  e  le
loro relazioni con i  Paesi  di  origine,  contribuisce  a  politiche
migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate  alla  tutela  dei
diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.