Art. 13 
 
 
             Verifica dell'organizzazione del Ministero 
 
  1. Ogni due anni l'organizzazione del  Ministero  e'  sottoposta  a
verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine  di  accertarne  la  funzionalita'  e
l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima  applicazione,
puo' provvedersi entro un anno dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «5. Con le medesime  modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale.».