Art. 5 
 
 
 Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 
 
  1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
  a)  politiche  di  prevenzione  e  di   mitigazione   del   rischio
idrogeologico; 
  b) coordinamento delle fasi relative  alla  programmazione  e  alla
realizzazione degli interventi diretti a rimuovere  le  situazioni  a
piu' elevato rischio idrogeologico; 
  c)  verifica  della  realizzazione  degli  interventi   diretti   a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
e di piani e progetti nell'ambito  delle  politiche  di  prevenzione,
mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico; 
  d) collaborazione con i  soggetti  pubblici  operanti  nel  settore
della difesa del suolo, con riferimento al rischio  idrogeologico  e,
in particolare,  per  la  stesura  delle  relazioni  sullo  stato  di
attuazione di programmi  prevenzione,  mitigazione  e  rimozione  del
rischio idrogeologico; 
  e) definizioni dei criteri generali in materia  di  derivazioni  di
acqua, nonche' svolgimento delle attivita' di competenza relative  ai
trasferimenti d'acqua, che interessino il territorio di piu'  regioni
e piu' distretti idrografici, e delle attivita' connesse al  rilascio
di concessioni di grandi derivazioni per i  vari  usi  di  competenza
statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da  bacini
imbriferi montani; 
  f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per
la  realizzazione,  gestione  e  manutenzione  delle  opere  e  degli
impianti e la conservazione dei beni; 
  g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore  della
difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni  dell'assetto  idrogeologico  e
delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali  di
intervento; 
  h) cave e torbiere; 
  i)  funzionamento  e  sviluppo  dei  sistemi   per   l'informazione
geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti  connessi
all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  32,  in
tema di infrastrutture nazionali per  l'informazione  territoriale  e
del monitoraggio ambientale per consentire  allo  Stato  italiano  di
partecipare  all'infrastruttura   per   l'informazione   territoriale
nell'Unione  europea  (INSPIRE),  anche  quale  Punto  Nazionale   di
Contatto; 
  j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi  afferenti
alle  Autorita'  di  bacino  di  rilievo   nazionale;   indirizzo   e
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del  Ministero  negli
organismi tecnici delle Autorita' nazionali e distrettuali di  bacino
e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati; 
  k)  individuazione  dei  criteri  per  la  definizione  del   costo
ambientale e del costo della risorsa per  i  vari  settori  d'impiego
dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale; 
  l) predisposizione dell'attivita' istruttoria  per  la  definizione
dei criteri per la determinazione della copertura dei costi  relativi
ai servizi  idrici,  diversi  dal  servizio  idrico  integrato  e  da
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche' dai servizi di
captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad
usi  misti  civili  e  industriali,  per  i  vari  settori  d'impiego
dell'acqua; 
  m)  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'   relative   alla
definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici; 
  n) definizione degli obiettivi generali di  qualita'  del  servizio
idrico integrato sul territorio  nazionale,  sentiti  le  regioni,  i
gestori e le associazioni dei consumatori; adozione  degli  indirizzi
per assicurare il coordinamento ad  ogni  livello  di  pianificazione
delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche; 
  o) promozione del completamento dei sistemi  di  approvvigionamento
idrico,  di  distribuzione,  di  fognatura,  di   collettamento,   di
depurazione e di riutilizzo delle acque reflue; 
  p) definizione dei criteri per individuazione dei  siti  inquinati,
per la messa in sicurezza, la caratterizzazione,  la  bonifica  e  la
riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza; 
  q)  bonifica  dei  siti  di  interesse  nazionale  e  dei  siti  di
preminente  interesse  pubblico  per  la  riconversione  industriale,
monitoraggio sull'attuazione dei relativi interventi; 
  r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale
nelle materie di competenza; 
  s) individuazione delle misure volte alla prevenzione  e  riduzione
dell'inquinamento,  al  risanamento  dei   corpi   idrici   ed   alla
realizzazione degli  interventi  per  l'eliminazione  delle  sostanze
pericolose, con la collaborazione della  Direzione  generale  per  la
protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere; 
  t)  salvaguardia  e  risanamento,  con  la   collaborazione   della
Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree
che necessitano di interventi specifici per  la  presenza  di  valori
naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche,  ovvero
di  aree  che  presentano  pressioni  antropiche,   con   particolare
riferimento  alle  aree  sensibili,  zone  vulnerabili  e   aree   di
salvaguardia, nonche' di aree montane, la tutela delle quali richiede
misure coordinate di salvaguardia dal  dissesto  idrogeologico  e  di
messa in sicurezza. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma   2,   del   citato
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e' riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  32
          e' riportato nelle note alle premesse.