Art. 5 Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque 1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico; b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico; c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e di piani e progetti nell'ambito delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico; d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e, in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di attuazione di programmi prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico; e) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonche' svolgimento delle attivita' di competenza relative ai trasferimenti d'acqua, che interessino il territorio di piu' regioni e piu' distretti idrografici, e delle attivita' connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani; f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento; h) cave e torbiere; i) funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale per consentire allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE), anche quale Punto Nazionale di Contatto; j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati; k) individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale; l) predisposizione dell'attivita' istruttoria per la definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche' dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua; m) indirizzo e coordinamento delle attivita' relative alla definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici; n) definizione degli obiettivi generali di qualita' del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche; o) promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue; p) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza; q) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, monitoraggio sull'attuazione dei relativi interventi; r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale nelle materie di competenza; s) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, al risanamento dei corpi idrici ed alla realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere; t) salvaguardia e risanamento, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche, ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia, nonche' di aree montane, la tutela delle quali richiede misure coordinate di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse. - Il citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 e' riportato nelle note alle premesse.