Art. 6 
 
 
    Direzione generale per la protezione della natura e del mare 
 
  1. La Direzione generale per la protezione della natura e del  mare
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) aree protette terrestri, montane e marine; 
  b) Rete Natura 2000; 
  c) coordinamento delle attivita' inerenti  alla  predisposizione  e
all'aggiornamento della Carta  della  natura  ai  sensi  della  legge
quadro sulle aree protette; 
  d) linee fondamentali dell'assetto del territorio, d'intesa con  la
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque; 
  e) biodiversita' terrestre, montana  e  marina,  anche  per  quanto
concerne  la  definizione  di  linee  guida   di   indirizzo   e   la
predisposizione e l'aggiornamento della Strategia  nazionale  per  la
biodiversita'; 
  f) pianificazione paesaggistica; 
  g) siti naturalistici Unesco; 
  h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione  per  le  valutazioni
ambientali in  materia  di  autorizzazione  all'emissione  deliberata
nell'ambiente di  OGM  e  all'immissione  sul  mercato  di  OGM,  con
particolare  riferimento  agli   effetti   anche   potenziali   sugli
ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; 
  i) salvaguardia delle specie di flora e fauna  terrestri  e  marine
con particolare riguardo alla tutela delle foreste  e  alla  gestione
sostenibile  degli  ecosistemi  forestali,   nonche'   al   commercio
internazionale delle specie animali e vegetali (CITES); 
  j)  coordinamento  delle  attivita'  di  monitoraggio  dello  stato
dell'ambiente marino; 
  k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque  costiere  e
marine  ed  individuazione  delle   misure   volte   alla   riduzione
dell'inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze
pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione  con
la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento; 
  l) gestione integrata della fascia costiera  marina  ed  attuazione
della Strategia marina; 
  m) sicurezza in mare con  particolare  riferimento  al  rischio  di
rilascio di inquinanti in ambiente marino; 
  n) inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime
e  valutazione  degli  effetti   conseguenti   all'esecuzione   degli
interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili  o  da  piattaforma,
nonche' movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di
posa  in  mare  di  cavi  e  condotte,  con  esclusione  delle  opere
sottoposte a VIA statale; 
  o) attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente  alla
tutela degli ecosistemi terrestri e marini; 
  p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.  10,
nell'attuazione dei propri compiti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge  14  gennaio  2013,  n.  10  (Norme  per  lo
          sviluppo degli spazi  verdi  urbani)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27.