Art. 2 
 
Modifica al decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96,  recante
  attuazione della direttiva 98/5/CE,  in  materia  di  societa'  tra
  avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere
l'indicazione  di  societa'  tra  avvocati,   in   forma   abbreviata
"s.t.a."». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2001, n. 96 (Attuazione  della  direttiva  98/5/CE
          volta a facilitare l'esercizio permanente della professione
          di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
          stata acquisita  la  qualifica  professionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 18. Ragione sociale. 
              1. La ragione sociale della societa' tra avvocati  deve
          contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in  forma
          abbreviata "s.t.a." 
              2. Non e' consentita la  indicazione  del  nome  di  un
          socio avvocato dopo la cessazione  della  sua  appartenenza
          alla societa', salvo diverso accordo tra la societa'  e  il
          socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la  utilizzazione
          del nome e' consentita con  la  indicazione  «ex  socio»  o
          «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purche'
          non sia mutata l'intera compagine dei  soci  professionisti
          presenti al momento  della  cessazione  della  qualita'  di
          socio.".