Art. 5 
 
 
      Disposizioni in materia di servizi investigativi privati 
                in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK 
 
  1. All'articolo 134-bis del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese  di  vigilanza  privata»
sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri  e
di quelli temporanei di  investigazione  privata  e  di  informazioni
commerciali,  le  imprese  stabilite  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione  europea   notificano   al   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica  sicurezza  le  attivita'  che  intendono
svolgere nel territorio  nazionale,  specificando  le  autorizzazioni
possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel  quale
i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi
servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla  notifica,  salvo  il
caso  che  entro  detto  termine  intervenga  divieto  del  Ministero
dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o  di  pubblica
sicurezza». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 134 bis  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica  sicurezza),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 1931, n.  146,  come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art. 134-bis. Disciplina delle  attivita'  autorizzate
          in altro Stato dell'Unione europea 
              Le imprese di vigilanza  privata  o  di  investigazione
          privata stabilite in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea possono stabilirsi nel territorio della  Repubblica
          italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle
          altre condizioni richiesti dalla legge  e  dal  regolamento
          per l'esecuzione del presente  testo  unico,  tenuto  conto
          degli  adempimenti,  degli  obblighi  e  degli  oneri  gia'
          assolti   nello   Stato    di    stabilimento,    attestati
          dall'autorita'  del  medesimo   Stato   o,   in   mancanza,
          verificati dal prefetto. 
              I  servizi  transfrontalieri  e  quelli  temporanei  di
          vigilanza e custodia da parte di imprese  stabilite  in  un
          altro Stato membro dell'Unione  europea  sono  svolti  alle
          condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico. 
              2-bis.  Ai   fini   dello   svolgimento   dei   servizi
          transfrontalieri e di quelli temporanei  di  investigazione
          privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite
          in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano  al
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza  le  attivita'   che   intendono   svolgere   nel
          territorio  nazionale,   specificando   le   autorizzazioni
          possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito  territoriale
          nel quale i servizi dovranno  essere  svolti  e  la  durata
          degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
          giorni dalla  notifica,  salvo  il  caso  che  entro  detto
          termine  intervenga  divieto  del  Ministero  dell'interno,
          motivato per ragioni  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              Il   Ministro    dell'interno    e'    autorizzato    a
          sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi  di
          collaborazione con  le  competenti  autorita'  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento
          dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari
          per   lo   svolgimento    dell'attivita',    nonche'    dei
          provvedimenti  amministrativi   previsti   dai   rispettivi
          ordinamenti.".