Art. 6 
 
Modifiche al decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
  attuazione della direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
  mercato interno. 
  1. Al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 30, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del  divieto  di
discriminazioni  di  cui  all'articolo  29,  il  Centro  europeo  dei
consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei  consumatori,
delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  d-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  e
delle associazioni dei consumatori; fornisce  loro  assistenza  anche
per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio;  ove
appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore  del
servizio al fine di ottenere il rispetto delle  normative  europee  e
nazionali  relative   al   predetto   divieto   di   discriminazioni,
avvalendosi anche della  rete  dei  centri  europei  dei  consumatori
(ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto
del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia  un
documentato rapporto all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato, che puo' intervenire applicando i poteri di cui all'articolo
27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e
successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato
disciplina  la  procedura  istruttoria,  in  modo  da  garantire   il
contraddittorio e l'accesso agli atti. Con  il  medesimo  regolamento
l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  disciplina  i
propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia»; 
  b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli  articoli
37, 38, 39 e 40» sono  inserite  le  seguenti:  «,  le  procedure  di
notifica di cui all'articolo 13». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  26
          marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva  2006/123/CE
          relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  23  aprile  2010,  n.  94,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 30. Assistenza ai destinatari 
              1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          affinche'  siano  fornite  le  seguenti   informazioni   ai
          destinatari  di  attivita'  di  servizi  che  ne   facciano
          richiesta: 
              a) informazioni generali sui requisiti applicati  negli
          altri Stati membri in materia di accesso alle attivita'  di
          servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi
          con la tutela dei consumatori; 
              b)  informazioni  generali   sui   mezzi   di   ricorso
          esperibili in caso di controversia tra un prestatore  e  un
          destinatario; 
              c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi
          gli  sportelli  della   rete   dei   centri   europei   dei
          consumatori, presso le quali i prestatori o  i  destinatari
          possono ottenere assistenza pratica. 
              2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi,
          le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal  sistema
          delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato
          e dell'agricoltura. 
              1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di
          discriminazioni di cui all'articolo 29, il  Centro  europeo
          dei consumatori per l'Italia  riceve  le  segnalazioni  dei
          consuma tori, delle micro-imprese di cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera d-bis),  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle  associazioni
          dei  consumatori;  fornisce  loro  assistenza   anche   per
          facilitarne la comunicazione con il  prestatore  del  servi
          zio;  ove  appropriato,  d'ufficio  o  su  segnala   zione,
          contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere  il
          rispetto delle normative europee e  nazionali  relative  al
          predetto di vieto  di  discriminazioni,  avvalendosi  anche
          della rete dei centri europei  dei  consumatori  (ECC-NET).
          Ove tali iniziative non consentano di ottenere il  rispetto
          del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia
          invia un documentato rapporto all'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, che puo' intervenire  applicando
          i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  206  del   2005,   e   successive
          modificazioni. Con proprio regola mento, da adottare  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,    l'Autorita'    garante    della
          concorrenza  e  del   mercato   disciplina   la   procedura
          istruttoria, in modo  da  garantire  il  contraddittorio  e
          l'accesso  agli   atti.   Con   il   medesimo   regolamento
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato
          disciplina i propri rapporti  con  il  Centro  europeo  dei
          consuma tori per l'Italia.". 
              Il  testo   dell'articolo   36   del   citato   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art.  36.   Cooperazione   tra   autorita'   nazionali
          competenti 
              1. Al fine di garantire forme efficaci di  cooperazione
          amministrativa tra  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri, le autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8,
          lettera i), del  presente  decreto  utilizzano  il  sistema
          telematico  di  assistenza  reciproca  con   le   autorita'
          competenti degli Stati dell'Unione europea istituito  dalla
          Commissione   europea   denominato   IMI-Internal    Market
          Information. 
              2.  Le  richieste  di  informazioni,  le  richieste  di
          verifiche, ispezioni e indagini di cui  agli  articoli  37,
          38, 39 e 40, le procedure di notifica di  cui  all'articolo
          13 nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo  41
          e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative
          alla sicurezza dei servizi  di  cui  all'articolo  42  sono
          effettuate tramite il sistema IMI di cui  al  comma  1.  La
          Presidenza del Consiglio - Dipartimento  per  le  politiche
          europee costituisce punto  di  contatto  nazionale  per  la
          cooperazione  amministrativa   tra   autorita'   competenti
          nazionali e comunitarie. 
              3. Ferme restando le competenze delle autorita' di  cui
          all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto  nazionale
          cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI,
          in particolare: 
              a)   convalida   la   registrazione   delle   autorita'
          competenti nazionali nel sistema; 
              b) supporta lo scambio di  informazioni  tra  autorita'
          competenti; 
              c) coordina le richieste  informative  fatte  da  altri
          Stati membri; 
              d) assiste le autorita' competenti  nell'individuazione
          delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi; 
              e) assiste le autorita'  competenti  per  garantire  la
          mutua assistenza; 
              f) notifica alla Commissione le richieste connesse  con
          il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41; 
              4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo  della  rete
          IMI sono disciplinate  con  decreto  del  Ministro  per  le
          politiche europee, di concerto con i Ministri interessati. 
              5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare
          le  azioni  disciplinari  o  amministrative  promosse,   le
          sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive  relative
          all'insolvenza  o  alla  bancarotta   fraudolenta   assunte
          dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore  e
          che  siano  direttamente  pertinenti  alla  competenza  del
          prestatore o alla sua affidabilita' professionale. 
              6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
          1,  lettera  i),  responsabili  del   controllo   e   della
          disciplina delle attivita' dei servizi, si  registrano  nel
          sistema di cui al comma 1. 
              7.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  delle  politiche  comunitarie  convalida   la
          registrazione  delle  autorita'  competenti  nel   sistema,
          accreditando  presso  la  Commissione  europea  i  soggetti
          abilitati ad operare. 
              8.  Restano  ferme  le  iniziative  nel  settore  della
          cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in
          particolare in  materia  di  scambio  di  informazioni  tra
          autorita'  degli  Stati  membri  preposte  all'applicazione
          della legge e di casellari giudiziari".