Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavoratori  dipendenti  con
esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui  all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  all'articolo  25
della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo  7  della  legge  16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 247. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998). - (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  20  maggio  1988,   n.   160   (Norme   in   materia
          previdenziale, di occupazione giovanile e  di  mercato  del
          lavoro,  nonche'   per   il   potenziamento   del   sistema
          informatico del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale): 
              "Art. 7. - 1. In attesa della riforma  del  trattamento
          di   disoccupazione,    delle    integrazioni    salariali,
          dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei  contratti  di
          formazione e lavoro, a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, e per il solo 1988,  l'importo
          dell'indennita' giornaliera di  cui  all'art.  13,  D.L.  2
          marzo 1974, n. 30 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella  misura  del
          7,5 per cento della retribuzione.". 
              Si riporta l'articolo 25 della legge 8 agosto 1972,  n.
          457  (Miglioramenti   ai   trattamenti   previdenziali   ed
          assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione  del
          salario in favore dei lavoratori agricoli.): 
              "Art. 25. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
          che abbiano effettuato nel corso  dell'anno  solare  almeno
          151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
          di disoccupazione loro spettante per lo stesso  periodo  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3
          dicembre 1970, n. 1049 , un trattamento speciale pari al 60
          per cento  della  retribuzione  di  cui  all'art.  3  della
          presente legge. 
              Il trattamento speciale e' corrisposto per  un  periodo
          massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
          in  materia  di   assicurazione   per   la   disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli.". 
              Si riporta l'articolo 7 della legge 16  febbraio  1977,
          n.   37   (Ulteriori   miglioramenti   delle    prestazioni
          previdenziali nel settore agricolo.): 
              "Art. 7. - Ai lavoratori agricoli a tempo  determinato,
          che risultino iscritti  negli  elenchi  nominativi  per  un
          numero di giornate di lavoro non  inferiore  a  101  e  non
          superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio  1977,
          in luogo dell'indennita' di disoccupazione  loro  spettante
          ai  sensi  del  D.P.R.  3  dicembre  1970,  n.  1049  ,  un
          trattamento  speciale  pari   al   40   per   cento   della
          retribuzione di cui all'art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457
          . 
              I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5
          marzo  1963,  n.  322  ,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione  delle
          giornate di lavoro loro  attribuite  nei  suddetti  elenchi
          mediante una dichiarazione, convalidata  dalla  commissione
          locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7  del
          D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni,
          nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre  all'Istituto
          erogatore e da allegare alla domanda  per  l'indennita'  di
          disoccupazione, attestante  i  periodi  di  occupazione  in
          agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e
          i datori di lavoro presso i  quali  hanno  svolto  la  loro
          opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono  utilizzate
          anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui
          all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 . 
              Le dichiarazioni  daranno  luogo  all'iscrizione  negli
          elenchi nominativi compilati  secondo  le  modalita'  e  le
          procedure di cui all'art. 7, n.  5,  del  D.L.  3  febbraio
          1970, n. 7 , convertito con modificazioni, nella  legge  11
          marzo 1970, n. 83,  facendo  venir  meno  il  diritto  alla
          reiscrizione negli elenchi a  validita'  prorogata  di  cui
          alla  legge  5  marzo  1963,  n.   322   ,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              Il trattamento speciale e' corrisposto per  il  periodo
          massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
          in  materia  di   assicurazione   per   la   disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1977  il  contributo  dovuto
          dai datori di lavoro  in  agricoltura  per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria   e'
          stabilito  nella   misura   dell'1,25   per   cento   della
          retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
          all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile 1968, n. 488.". 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.
          247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio  2007
          su  previdenza,  lavoro  e  competitivita'   per   favorire
          l'equita' e  la  crescita  sostenibili,  nonche'  ulteriori
          norme in materia di lavoro e previdenza sociale.): 
              "Art. 1. - 1. La  Tabella  A  allegata  alla  legge  23
          agosto 2004, n. 243, e' sostituita  dalle  Tabelle  A  e  B
          contenute nell'Allegato 1 alla presente legge. 
              2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,  n.  243,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) il comma 6 e' cosi' modificato: 
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a)   il   diritto   per   l'accesso   al   trattamento
          pensionistico di anzianita' per i lavoratori  dipendenti  e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle forme di essa sostitutive ed  esclusive  si  consegue,
          fermo restando il requisito di anzianita' contributiva  non
          inferiore  a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento   dei
          requisiti di eta' anagrafica indicati, per il  periodo  dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla presente legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo
          restando  il  requisito  di  anzianita'  contributiva   non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella B allegata  alla  presente  legge.  Il  diritto  al
          pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta',  in
          presenza di un requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a quaranta anni»; 
                  2) alla lettera b), il numero 2 e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2)  con  un'anzianita'  contributiva  pari  ad  almeno
          trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di  eta'
          anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008  al
          30 giugno 2009, nella  Tabella  A  allegata  alla  presente
          legge e, per  il  periodo  successivo,  fermo  restando  il
          requisito  di  anzianita'  contributiva  non  inferiore   a
          trentacinque anni, dei requisiti indicati nella  Tabella  B
          allegata alla presente legge»; 
              3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito  dal
          seguente: «Per  il  personale  del  comparto  scuola  resta
          fermo, ai fini dell'accesso al  trattamento  pensionistico,
          che la cessazione dal servizio ha  effetto  dalla  data  di
          inizio dell'anno scolastico e  accademico,  con  decorrenza
          dalla stessa data del relativo  trattamento  economico  nel
          caso di prevista maturazione  dei  requisiti  entro  il  31
          dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno  2009
          i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»; 
                b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              «7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          dicembre  dell'anno  2012,   puo'   essere   stabilito   il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e  di
          eta' anagrafica minima indicato dal 2013  nella  Tabella  B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica verifica da effettuarsi, entro  il  30  settembre
          2012, sugli effetti finanziari  derivanti  dalle  modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse che gli stessi  effetti  finanziari  conseguenti
          dall'applicazione della Tabella B siano tali da  assicurare
          quelli programmati con riferimento ai requisiti di  accesso
          al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella  medesima
          Tabella B»; 
                c) al comma  8,  le  parole:  «1°  marzo  2004»  sono
          sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»; 
                d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
              «18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
          anzianita' vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi,  nei  limiti
          del numero di 5.000 lavoratori beneficiari,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,
          sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente  al
          15  luglio  2007,  che  maturano   i   requisiti   per   il
          pensionamento di anzianita' entro il periodo  di  fruizione
          dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
          e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»; 
                e) il comma 19 e' cosi' modificato: 
                  1) le parole: «10.000  domande  di  pensione»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»; 
                  2) le parole: «di cui al comma  18»  ove  ricorrono
          sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  ai  commi  18  e
          18-bis». 
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
          243; 
              b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
          vita lavorativa; 
                d) stabilire la  documentazione  e  gli  elementi  di
          prova in data certa attestanti  l'esistenza  dei  requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
                e) prevedere sanzioni amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
              f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
              g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              4. Il Governo si impegna, previa verifica del  rispetto
          del principio della compensazione finanziaria, a  stabilire
          entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che  accedono  al
          pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e  al
          pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore  a  65
          anni per gli uomini e a 60  per  le  donne,  la  disciplina
          della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. 
              5.  In  attesa  della  definizione  del  regime   delle
          decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti  che  accedono
          al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione  e
          al pensionamento di  vecchiaia  con  i  requisiti  previsti
          dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di  quanto
          sotto disciplinato, conseguono il diritto  alla  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'
          stabilito quanto segue: 
              a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a  carico
          delle  forme  di  previdenza  dei  lavoratori   dipendenti,
          qualora risultino in possesso dei  previsti  requisiti  per
          l'accesso  al  pensionamento  anticipato  con  40  anni  di
          contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base
          del regime  delle  decorrenze  stabilito  dall'articolo  1,
          comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
              b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a  carico
          delle  forme  di  previdenza  dei  lavoratori   dipendenti,
          qualora risultino in possesso dei  previsti  requisiti  per
          l'accesso al pensionamento  di  vecchiaia  entro  il  primo
          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal
          1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso
          dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   ottobre   dell'anno
          medesimo;  qualora  risultino  in  possesso  dei   previsti
          requisiti  entro  il  terzo  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro  il  quarto  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento   dal   1°   aprile   dell'anno
          successivo; 
              c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
          a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
          i coltivatori diretti, qualora risultino  in  possesso  dei
          previsti requisiti  entro  il  primo  trimestre  dell'anno,
          possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre  dell'anno
          medesimo;  qualora  risultino  in  possesso  dei   previsti
          requisiti entro il secondo trimestre, possono  accedere  al
          pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;  qualora
          risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo
          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal
          1°  aprile  dell'anno  successivo;  qualora  risultino   in
          possesso dei previsti requisiti entro il  quarto  trimestre
          dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°  luglio
          dell'anno successivo; 
              d) per il personale del comparto scuola si applicano le
          disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449. 
              6. Il Governo, allo scopo  di  assicurare  l'estensione
          dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media  di  accesso
          al pensionamento anche ai regimi pensionistici  armonizzati
          secondo quanto previsto dall'articolo 2,  commi  22  e  23,
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  agli  altri
          regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui   siano
          previsti, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,    requisiti    diversi    da     quelli     vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria,  ivi  compresi  i
          lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
          dicembre 2000, n. 388, e il personale  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla  legge  27
          dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei  rispettivi  dirigenti,
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita'  ed
          esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le
          Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento  civile
          e militare, della specificita' dei relativi comparti, della
          condizione militare e della trasformazione ordinamentale in
          atto nelle Forze armate. 
              7. I criteri previsti dalla normativa  vigente  per  il
          riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
          enti  pubblici  sono  integrati,  limitatamente  agli  enti
          previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere,  a
          tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie
          e conseguire risparmi di spesa  anche  attraverso  gestioni
          unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali. 
              8. Ai fini di cui al  comma  7,  il  Governo  presenta,
          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
          il sistema degli enti  previdenziali  e  assicurativi  e  a
          conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
          3,5 miliardi di euro. 
              9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al  comma
          7,  i  provvedimenti  di  carattere  organizzatorio  e   di
          preposizione ad uffici di livello dirigenziale  degli  enti
          previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati  al
          parere  positivo  delle  amministrazioni  vigilanti  e  del
          Dipartimento della funzione pubblica presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della
          coerenza dei provvedimenti con  gli  obiettivi  di  cui  al
          comma 7. 
              10. 
              11.   In    funzione    delle    economie    rivenienti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7  e  8,
          da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo
          del presente comma, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   sono    corrispondentemente
          rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di
          cui al comma 10, a decorrere dall'anno  2011.  Con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  definite  le  modalita'  per   l'accertamento   delle
          economie  riscontrate  in  seguito   all'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8,  rispetto   alle
          previsioni della  spesa  a  normativa  vigente  degli  enti
          previdenziali pubblici quali risultanti dai  bilanci  degli
          enti medesimi. 
              12.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   costituita   una
          Commissione composta da dieci esperti, di cui due  indicati
          dal Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  due
          indicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  sei
          indicati dalle organizzazioni dei lavoratori  dipendenti  e
          autonomi e  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano  nazionale,  con  il  compito  di
          proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei  criteri
          di  calcolo  dei  coefficienti  di  trasformazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della  spesa
          pensionistica  di  lungo  periodo  e  nel  rispetto   delle
          procedure europee, che tengano conto: 
              a) delle  dinamiche  delle  grandezze  macroeconomiche,
          demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione
          dei coefficienti medesimi; 
              b) dell'incidenza dei  percorsi  lavorativi,  anche  al
          fine di verificare l'adeguatezza degli  attuali  meccanismi
          di  tutela  delle  pensioni  piu'  basse  e   di   proporre
          meccanismi di solidarieta' e garanzia per tutti i  percorsi
          lavorativi,  nonche'  di  proporre  politiche  attive   che
          possano  favorire  il  raggiungimento  di   un   tasso   di
          sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al  60
          per cento, con  riferimento  all'aliquota  prevista  per  i
          lavoratori dipendenti; 
              c) del rapporto intercorrente tra l'eta'  media  attesa
          di vita e quella dei singoli settori di attivita'. 
              13. La Commissione di cui al comma  12  inoltre  valuta
          nuove possibili forme di flessibilita' in uscita  collegate
          al sistema contributivo, nel rispetto delle  compatibilita'
          di medio-lungo periodo  del  sistema  pensionistico.  Dalla
          costituzione e  dal  funzionamento  della  Commissione  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Ai  componenti  della   Commissione   non   sono
          corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese. 
              14. In fase di prima rideterminazione dei  coefficienti
          di trasformazione di cui all'articolo  1,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di
          cui all'articolo 1, comma  11,  della  medesima  legge,  la
          Tabella A allegata alla citata legge n.  335  del  1995  e'
          sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla  Tabella
          A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge. 
              15. All'articolo 1, comma  11,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del  lavoro»  fino
          alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
          decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente  di
          trasformazione previsto al comma 6». 
              16. Il  Governo  procede  con  cadenza  decennale  alla
          verifica  della  sostenibilita'  ed  equita'  del   sistema
          pensionistico con le parti sociali. 
              17. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi, recanti  norme  finalizzate
          all'introduzione di un contributo di solidarieta' a  carico
          degli   iscritti   e   dei   pensionati   delle    gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio del predetto Fondo. 
              18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17,  il
          Governo  si  atterra'  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) previsione di un contributo limitato  nell'ammontare
          e nella durata; 
              b) ammontare della misura del contributo in rapporto al
          periodo   di   iscrizione   antecedente    l'armonizzazione
          conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla  quota
          di pensione calcolata in base ai parametri piu'  favorevoli
          rispetto    al    regime    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria. 
              19.  Per  l'anno  2008,  ai  trattamenti  pensionistici
          superiori a otto  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  la
          rivalutazione  automatica  delle   pensioni,   secondo   il
          meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le  pensioni
          di importo superiore a otto volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per
          l'anno 2008 e' comunque attribuito fino a  concorrenza  del
          predetto limite maggiorato. 
              20.   Ai   fini   del   conseguimento   dei    benefici
          previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della  legge
          27 marzo 1992, n. 257,  e  successive  modificazioni,  sono
          valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
          ai lavoratori che abbiano presentato  domanda  al  predetto
          Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di  attivita'
          lavorativa  svolta   con   esposizione   all'amianto   fino
          all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il
          2 ottobre 2003, nelle aziende  interessate  dagli  atti  di
          indirizzo gia' emanati in materia dal Ministero del  lavoro
          e della previdenza sociale. 
              21.  Il  diritto  ai  benefici  previdenziali  previsti
          dall'articolo 13, comma 8, della legge 27  marzo  1992,  n.
          257, per i periodi di esposizione riconosciuti per  effetto
          della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori
          non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e  21  sono
          stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              23. In attesa dell'introduzione  di  un  meccanismo  di
          rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati   nella
          «tabella indennizzo danno biologico», di  cui  all'articolo
          13,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n.  38,  una  quota  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad
          un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata  all'aumento
          in via straordinaria delle indennita' dovute  dallo  stesso
          INAIL a  titolo  di  recupero  del  valore  dell'indennita'
          risarcitoria del danno biologico di cui al citato  articolo
          13 del decreto legislativo n. 38 del  2000,  tenendo  conto
          della variazione dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          impiegati   ed   operai   accertati    dall'ISTAT,    delle
          retribuzioni  di  riferimento  per  la  liquidazione  delle
          rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007. 
              24.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
          le modalita' di attuazione del comma 23. 
              25. Per i trattamenti di  disoccupazione  in  pagamento
          dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria  di
          disoccupazione con requisiti normali, di  cui  all'articolo
          19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  luglio
          1939, n. 1272, e successive  modificazioni,  e'  elevata  a
          otto mesi per i soggetti con eta'  anagrafica  inferiore  a
          cinquanta anni e a dodici mesi  per  i  soggetti  con  eta'
          anagrafica  pari  o  superiore   a   cinquanta   anni.   E'
          riconosciuta  la  contribuzione  figurativa  per   l'intero
          periodo di percezione del trattamento  nel  limite  massimo
          delle  durate  legali  previste  dal  presente  comma.   La
          percentuale  di  commisurazione  alla  retribuzione   della
          predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i  primi
          sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
          mesi e  al  40  per  cento  per  gli  ulteriori  mesi.  Gli
          incrementi di misura e di durata di cui al  presente  comma
          non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
          ordinari  e  speciali,  ne'  all'indennita'  ordinaria  con
          requisiti ridotti di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,   n.   160.
          L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi  di
          perdita  e  sospensione  dello  stato   di   disoccupazione
          disciplinate dalla normativa in  materia  di  incontro  tra
          domanda e offerta di lavoro. 
              26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in
          pagamento  dal  1°   gennaio   2008   la   percentuale   di
          commisurazione alla retribuzione dell'indennita'  ordinaria
          con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma  3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni  e  al
          40 per cento per i successivi giorni fino a un  massimo  di
          180  giorni.  Per  i  medesimi  trattamenti,   il   diritto
          all'indennita' spetta per un  numero  di  giornate  pari  a
          quelle lavorate nell'anno stesso e comunque  non  superiore
          alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
          di trattamento di disoccupazione  eventualmente  goduto,  e
          quello delle giornate di lavoro prestate. 
              27. Con effetto dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
          partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
          secondo comma dell'articolo 1 della legge 13  agosto  1980,
          n. 427, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
          determinati nella misura del  100  per  cento  dell'aumento
          derivante dalla variazione annuale  dell'indice  ISTAT  dei
          prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
          impiegati. 
              28. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  su   proposta   del
          Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,   in
          conformita' all'articolo  117  della  Costituzione  e  agli
          statuti delle regioni a statuto speciale e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative  norme  di
          attuazione, e garantendo  l'uniformita'  della  tutela  dei
          lavoratori sul territorio nazionale attraverso il  rispetto
          dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
          diritti  civili  e  sociali,  anche   con   riguardo   alle
          differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici  e
          dei lavoratori immigrati, uno o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati a riformare  la  materia  degli  ammortizzatori
          sociali per il  riordino  degli  istituti  a  sostegno  del
          reddito. 
              29. La delega di cui al  comma  28  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)   graduale   armonizzazione   dei   trattamenti   di
          disoccupazione  e  creazione   di   uno   strumento   unico
          indirizzato al sostegno  del  reddito  e  al  reinserimento
          lavorativo dei soggetti disoccupati  senza  distinzione  di
          qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e
          tipologia di contratti di lavoro; 
              b)  modulazione  dei  trattamenti  collegata   all'eta'
          anagrafica dei lavoratori e alle  condizioni  occupazionali
          piu' difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno,  con
          particolare riguardo alla condizione femminile; 
              c) previsione,  per  i  soggetti  che  beneficiano  dei
          trattamenti di disoccupazione, della  copertura  figurativa
          ai  fini   previdenziali   calcolata   sulla   base   della
          retribuzione; 
              d) progressiva estensione e armonizzazione della  cassa
          integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di
          modalita' di regolazione diverse a seconda degli interventi
          da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di
          prevenzione,  protezione  e  risanamento   ambientale   che
          determinino la sospensione dell'attivita' lavorativa; 
              e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende
          nel processo di ricollocazione dei lavoratori; 
              f) valorizzazione  del  ruolo  degli  enti  bilaterali,
          anche al fine dell'individuazione di eventuali  prestazioni
          aggiuntive  rispetto  a  quelle  assicurate   dal   sistema
          generale; 
              g) connessione con politiche attive per il  lavoro,  in
          particolare favorendo la stabilizzazione  dei  rapporti  di
          lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile  e  femminile,
          nonche' l'inserimento lavorativo di  soggetti  appartenenti
          alle fasce deboli del mercato, con particolare  riferimento
          ai lavoratori giovani e a quelli in  eta'  piu'  matura  al
          fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo; 
              h) potenziare i servizi per l'impiego,  in  connessione
          con l'esercizio della delega di cui al  comma  30,  lettera
          a), al fine di collegare e  coordinare  l'erogazione  delle
          prestazioni di disoccupazione a percorsi  di  formazione  e
          inserimento  lavorativo,  in  coordinamento  con  gli  enti
          previdenziali preposti all'erogazione dei relativi  sussidi
          e benefici anche  attraverso  la  previsione  di  forme  di
          comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali
          al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati
          relativi  ai  lavoratori  percettori  di   trattamento   di
          sostegno al reddito. 
              30.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali,  mediante  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e garantendo l'uniformita' della  tutela  dei
          lavoratori sul territorio nazionale attraverso il  rispetto
          dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
          diritti  civili  e  sociali,  anche   con   riguardo   alle
          differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici  e
          dei lavoratori immigrati, uno o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati al riordino della normativa in materia di: 
              a) servizi per l'impiego e politiche attive; 
              b) incentivi all'occupazione; 
              c) apprendistato; 
              31. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  30,
          lettera a), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  potenziamento  dei   sistemi   informativi   e   di
          monitoraggio per una velocizzazione e  semplificazione  dei
          dati utili per la  gestione  complessiva  del  mercato  del
          lavoro; 
              b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi
          pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra
          domanda e offerta di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la
          definizione   dei   criteri    per    l'accreditamento    e
          l'autorizzazione dei soggetti che operano sul  mercato  del
          lavoro  e  la  definizione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
              c)  programmazione  e   pianificazione   delle   misure
          relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i
          lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; 
              d) promozione del patto di servizio come  strumento  di
          gestione adottato dai servizi per l'impiego per  interventi
          di politica attiva del lavoro; 
              e)  revisione   e   semplificazione   delle   procedure
          amministrative; 
              e-bis) attivazione del soggetto che  cerca  lavoro,  in
          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di
          ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la  ricerca
          attiva di una nuova occupazione; 
              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che
          entrano nel mercato del lavoro; 
              e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori; 
              e-quinquies)  riqualificazione  di  coloro   che   sono
          espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; 
              e-sexies)  collocamento  di   soggetti   in   difficile
          condizione rispetto alla loro occupabilita'. 
              32. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  30,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) incrementare i livelli di occupazione stabile; 
              b) migliorare, in particolare, il tasso di  occupazione
          stabile  delle  donne,  dei   giovani   e   delle   persone
          ultracinquantenni,  con  riferimento,   nell'ambito   della
          Strategia di Lisbona, ai benchmark europei  in  materia  di
          occupazione, formazione e istruzione, cosi' come  stabiliti
          nei documenti della Commissione  europea  e  del  Consiglio
          europeo; 
              c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b),  la
          disciplina del contratto di inserimento  nel  rispetto  dei
          divieti comunitari di discriminazione diretta e  indiretta,
          in particolare dei divieti di discriminazione  per  ragione
          di  sesso  e  di   eta',   per   espressa   individuazione,
          nell'ambito dei soggetti di  cui  alla  lettera  b),  degli
          appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di
          esclusione sociale; 
              d) [prevedere aumenti contributivi per i  contratti  di
          lavoro a tempo parziale con orario  inferiore  alle  dodici
          ore settimanali al  fine  di  promuovere,  soprattutto  nei
          settori dei servizi, la diffusione di contratti  di  lavoro
          con orario giornaliero piu' elevato]; 
              e)  prevedere,  nell'ambito  del  complessivo  riordino
          della materia, incentivi per  la  stipula  di  contratti  a
          tempo   parziale   con   orario   giornaliero   elevato   e
          agevolazioni per  le  trasformazioni,  anche  temporanee  e
          reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a  tempo
          parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o  lavoratori
          e giustificate da comprovati compiti di cura; 
              f) prevedere specifiche  misure  volte  all'inserimento
          lavorativo dei lavoratori socialmente utili. 
              33. In ordine alla delega di cui al comma  30,  lettera
          c), da esercitare previa intesa con le regioni e  le  parti
          sociali, il Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  rafforzamento  del   ruolo   della   contrattazione
          collettiva nel quadro del perfezionamento della  disciplina
          legale della materia; 
              b) individuazione di  standard  nazionali  di  qualita'
          della formazione in  materia  di  profili  professionali  e
          percorsi  formativi,   certificazione   delle   competenze,
          validazione   dei   progetti   formativi   individuali    e
          riconoscimento delle  capacita'  formative  delle  imprese,
          anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale  degli
          apprendisti mediante l'individuazione di  requisiti  minimi
          per l'erogazione della formazione formale; 
              c)       con       riferimento        all'apprendistato
          professionalizzante, individuazione di meccanismi in  grado
          di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle
          prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il
          territorio nazionale della relativa disciplina; 
              d) adozione di misure volte ad assicurare  il  corretto
          utilizzo dei contratti di apprendistato. 
              34. Per il finanziamento delle attivita' di  formazione
          professionale di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  22
          dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno
          degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di  euro.  A
          tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione
          di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  che  viene  incrementato  mediante
          corrispondente riduzione, per ciascuno degli  anni  2008  e
          2009, dell'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo
          1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per  i
          periodi successivi si provvede ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 13 (Assegno mensile). - 1. Agli  invalidi  civili
          di   eta'   compresa   fra    il    diciottesimo    e    il
          sessantaquattresimo anno nei cui  confronti  sia  accertata
          una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari
          o superiore al 74 per cento,  che  non  svolgono  attivita'
          lavorativa e per il tempo in cui tale condizione  sussiste,
          e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS,  un
          assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita',  con
          le   stesse   condizioni   e   modalita'    previste    per
          l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. 
              2.   Attraverso   dichiarazione    sostitutiva,    resa
          annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46  e  seguenti
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui  al
          comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa.
          Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e'  tenuto  a
          darne tempestiva comunicazione all'INPS». 
              36.  Il  comma  249  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 
              37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata: 
                a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  12  (Convenzioni   di   inserimento   lavorativo
          temporaneo con finalita' formative). - 1. Ferme restando le
          disposizioni di cui agli  articoli  9,  11  e  12-bis,  gli
          uffici competenti possono stipulare con i datori di  lavoro
          privati soggetti agli obblighi di cui  all'articolo  3,  le
          cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
          b), della legge 8  novembre  1991,  n.  381,  e  successive
          modificazioni,  le  imprese  sociali  di  cui  al   decreto
          legislativo 24  marzo  2006,  n.  155,  i  disabili  liberi
          professionisti, anche se operanti  con  ditta  individuale,
          nonche'  con  i  datori  di  lavoro  privati  non  soggetti
          all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di
          seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni
          finalizzate   all'inserimento   temporaneo   dei   disabili
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso  i
          soggetti  ospitanti,  ai  quali  i  datori  di  lavoro   si
          impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
          non  ripetibili  per  lo  stesso  soggetto,  salvo  diversa
          valutazione  del  comitato  tecnico  di  cui  al  comma   3
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
          n. 469, come  modificato  dall'articolo  6  della  presente
          legge,  non  possono  riguardare  piu'  di  un   lavoratore
          disabile,  se  il  datore  di  lavoro  occupa  meno  di  50
          dipendenti, ovvero piu' del 30  per  cento  dei  lavoratori
          disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
          di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti. 
              2. La convenzione e' subordinata alla  sussistenza  dei
          seguenti requisiti: 
              a) contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  del
          disabile da parte del datore di lavoro; 
              b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
          di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di  cui  alla
          lettera a); 
              c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti  di
          cui al comma  1  con  oneri  retributivi,  previdenziali  e
          assistenziali a carico  di  questi  ultimi,  per  tutta  la
          durata della convenzione, che non puo'  eccedere  i  dodici
          mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da  parte  degli
          uffici competenti; 
              d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 
              1) l'ammontare delle commesse che il datore  di  lavoro
          si  impegna  ad  affidare  ai  soggetti   ospitanti;   tale
          ammontare non deve essere inferiore a quello  che  consente
          ai soggetti ospitanti di applicare  la  parte  normativa  e
          retributiva dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,
          ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e  di
          svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
          dei disabili; 
              2) i nominativi dei soggetti da inserire ai  sensi  del
          comma 1; 
              3)  la  descrizione   del   piano   personalizzato   di
          inserimento lavorativo. 
              3. Alle convenzioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 11, comma 7. 
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di  lavoro  privati   soggetti   agli   obblighi   di   cui
          all'articolo  3  e  con  le  cooperative  sociali  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
          1991,  n.  381,  e   successive   modificazioni,   apposite
          convenzioni    finalizzate    all'inserimento    lavorativo
          temporaneo dei detenuti disabili»; 
                b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
              «Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo). -
          1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli  9,
          11 e 12 gli  uffici  competenti  possono  stipulare  con  i
          datori di lavoro privati tenuti all'obbligo  di  assunzione
          di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  di  seguito
          denominati soggetti conferenti, e  i  soggetti  di  cui  al
          comma  4  del  presente  articolo,  di  seguito  denominati
          soggetti  destinatari,  apposite  convenzioni   finalizzate
          all'assunzione da parte dei soggetti  destinatari  medesimi
          di   persone   disabili    che    presentino    particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario, ai quali  i  soggetti  conferenti  si
          impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte  salve
          le convenzioni in essere  ai  sensi  dell'articolo  14  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              2.   La   stipula   della   convenzione   e'    ammessa
          esclusivamente a copertura dell'aliquota  d'obbligo  e,  in
          ogni caso, nei limiti del  10  per  cento  della  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  con
          arrotondamento all'unita' piu' vicina. 
              3. Requisiti per la stipula della convenzione sono: 
              a) individuazione delle persone  disabili  da  inserire
          con tale tipologia di convenzione,  previo  loro  consenso,
          effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo  di
          cui all'articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n.  469,  come  modificato  dall'articolo  6
          della  presente  legge,   e   definizione   di   un   piano
          personalizzato di inserimento lavorativo; 
              b) durata non inferiore a tre anni; 
              c) determinazione del valore della commessa  di  lavoro
          non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per
          ogni unita'  di  personale  assunta,  dei  costi  derivanti
          dall'applicazione della parte normativa e  retributiva  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi
          previsti   nel   piano   personalizzato   di    inserimento
          lavorativo. E' consentito il conferimento di piu'  commesse
          di lavoro; 
              d) conferimento della commessa di lavoro e  contestuale
          assunzione delle persone disabili  da  parte  del  soggetto
          destinatario. 
              4. Possono stipulare le convenzioni di cui al  comma  1
          le cooperative sociali di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  e
          successive  modificazioni,  e  loro  consorzi;  le  imprese
          sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),
          del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori  di
          lavoro privati non soggetti all'obbligo  di  assunzione  di
          cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a) non avere in corso procedure concorsuali; 
              b) essere in regola  con  gli  adempimenti  di  cui  al
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni; 
              c) essere dotati di locali idonei; 
              d) non  avere  proceduto  nei  dodici  mesi  precedenti
          l'avviamento lavorativo  del  disabile  a  risoluzioni  del
          rapporto di lavoro,  escluse  quelle  per  giusta  causa  e
          giustificato motivo soggettivo; 
              e) avere nell'organico almeno un lavoratore  dipendente
          che possa svolgere le funzioni di tutor. 
              5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad
          altri istituti previsti dalla presente legge, il datore  di
          lavoro  committente,  previa   valutazione   degli   uffici
          competenti, puo': 
              a) rinnovare la  convenzione  una  sola  volta  per  un
          periodo non inferiore a due anni; 
              b)  assumere  il   lavoratore   disabile   dedotto   in
          convenzione con contratto a  tempo  indeterminato  mediante
          chiamata nominativa, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore
          di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per il diritto
          al lavoro dei disabili, di cui all'articolo  13,  comma  4,
          nei limiti delle disponibilita' ivi previste,  con  diritto
          di prelazione nell'assegnazione delle risorse. 
              6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti
          in convenzione  viene  effettuata  dai  servizi  incaricati
          delle attivita' di sorveglianza e controllo  e  irrogazione
          di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. 
              7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,  sentita  la  Conferenza  unificata,  saranno
          definiti  modalita'  e  criteri  di  attuazione  di  quanto
          previsto nel presente articolo»; 
                c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
          delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002  della
          Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche  e
          integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del  Trattato  CE  agli  aiuti  di   Stato   a   favore
          dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni
          e le province  autonome  possono  concedere  un  contributo
          all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui  al
          comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate: 
              a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo
          salariale,  per  ogni  lavoratore  disabile  che,   assunto
          attraverso  le  convenzioni  di  cui  all'articolo  11  con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  abbia   una
          riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per
          cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla   terza
          categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico  delle
          norme in materia  di  pensioni  di  guerra,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n. 915, e successive  modificazioni,  ovvero  con  handicap
          intellettivo   e    psichico,    indipendentemente    dalle
          percentuali di invalidita'; 
              b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo
          salariale,  per  ogni  lavoratore  disabile  che,   assunto
          attraverso  le  convenzioni  di  cui  all'articolo  11  con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  abbia   una
          riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per
          cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta
          alla sesta categoria  di  cui  alle  tabelle  citate  nella
          lettera a); 
              c)  in  ogni  caso  l'ammontare  lordo  del  contributo
          all'assunzione deve essere calcolato sul totale  del  costo
          salariale annuo da corrispondere al lavoratore; 
              d) per il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese
          necessarie alla trasformazione  del  posto  di  lavoro  per
          renderlo adeguato alle possibilita' operative dei  disabili
          con riduzione della capacita' lavorativa  superiore  al  50
          per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
          ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche  che
          limitano in qualsiasi modo  l'integrazione  lavorativa  del
          disabile. 
              2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma
          1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono
          essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione  del
          provvedimento di riparto di cui al comma 4. La  concessione
          del contributo e' subordinata alla verifica, da parte degli
          uffici competenti, della permanenza del rapporto di  lavoro
          o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di  prova
          con esito positivo. 
              3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
          datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
          obblighi   della   presente    legge,    hanno    proceduto
          all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili
          con le modalita' di cui al comma 2. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008,
          annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
          proporzionalmente  alle  richieste  presentate  e  ritenute
          ammissibili secondo le modalita' e i criteri  definiti  nel
          decreto di cui al comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale, da  emanarsi  entro  centoventi  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata,   sono
          definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 4. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29-quater
          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Le regioni e le province autonome disciplinano,  nel
          rispetto delle disposizioni introdotte con  il  decreto  di
          cui al comma 5,  i  procedimenti  per  la  concessione  dei
          contributi di cui al comma 1. 
              9. Le regioni e le province autonome, tenuto  conto  di
          quanto previsto all'articolo 10  del  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002  della  Commissione,   del   5   dicembre   2002,
          comunicano annualmente, con  relazione,  al  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  un  resoconto  delle
          assunzioni finanziate con le risorse del Fondo  di  cui  al
          comma 4 e  sulla  durata  della  permanenza  nel  posto  di
          lavoro. 
              10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una  verifica
          degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
          una valutazione dell'adeguatezza delle risorse  finanziarie
          ivi previste». 
              38. 
              39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n. 368, e' premesso il seguente comma: 
                «01. Il contratto di lavoro subordinato e'  stipulato
          di regola a tempo indeterminato». 
              40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6  settembre
          2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a  sei  mesi»
          sono inserite le  seguenti:  «nonche'  decorso  il  periodo
          complessivo di cui al comma 4-bis,»; 
              b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. Ferma restando la disciplina della  successione
          di contratti  di  cui  ai  commi  precedenti,  qualora  per
          effetto di  successione  di  contratti  a  termine  per  lo
          svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto  di  lavoro
          fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato. 
              4-ter. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  non
          trovano  applicazione   nei   confronti   delle   attivita'
          stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive  modifiche
          e integrazioni, nonche' di quelle che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a  tempo
          indeterminato effettuate  dal  datore  di  lavoro  entro  i
          successivi dodici mesi con riferimento alle  mansioni  gia'
          espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
              4-quinquies. Il lavoratore assunto  a  termine  per  lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali. 
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro». 
              41. L'articolo 10 del decreto legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, e' cosi' modificato: 
                a) le lettere c) e d) del  comma  7  sono  sostituite
          dalle seguenti: 
                  «c)  per  specifici  spettacoli  ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi; 
                  d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni»; 
                b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10; 
                c) al comma 4 sono premesse le seguenti  parole:  «In
          deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,». 
              42. All'articolo 22, comma 2, del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n.  276,  le  parole:  «all'articolo  5,
          commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo
          5, commi 3 e seguenti». 
              43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi da 40 a 42: 
              a) i contratti a termine in corso alla data di  entrata
          in vigore della presente legge continuano fino  al  termine
          previsto dal contratto, anche in deroga  alle  disposizioni
          di  cui  al  comma  4-bis  dell'articolo  5   del   decreto
          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  introdotto  dal
          presente articolo; 
              b) il periodo di lavoro gia' effettuato  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge si computa,  insieme
          ai  periodi  successivi  di   attivita'   ai   fini   della
          determinazione del periodo massimo di cui al  citato  comma
          4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data. 
              44. Al decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  61,
          come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  sono  apportate   le   seguenti
          modifiche: 
                a). 
                  1). 
                  b). 
                c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato; 
                d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico  e
          del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i
          quali residui una ridotta  capacita'  lavorativa,  anche  a
          causa  degli  effetti  invalidanti  di  terapie  salvavita,
          accertata  da  una  commissione  medica  istituita   presso
          l'azienda   unita'   sanitaria   locale    territorialmente
          competente, hanno diritto alla trasformazione del  rapporto
          di  lavoro  a  tempo  pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale od orizzontale. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto  di
          lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
          ogni  caso  salve  disposizioni  piu'  favorevoli  per   il
          prestatore di lavoro. 
              2. In caso  di  patologie  oncologiche  riguardanti  il
          coniuge, i figli  o  i  genitori  del  lavoratore  o  della
          lavoratrice, nonche' nel caso in cui  il  lavoratore  o  la
          lavoratrice assista una persona  convivente  con  totale  e
          permanente inabilita' lavorativa, che  assuma  connotazione
          di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e'  stata  riconosciuta
          una percentuale di invalidita' pari al 100 per  cento,  con
          necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di
          compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto
          previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della
          sanita'  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26  febbraio
          1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del
          contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
              3.  In  caso  di  richiesta  del  lavoratore  o   della
          lavoratrice, con figlio convivente di  eta'  non  superiore
          agli anni tredici o  con  figlio  convivente  portatore  di
          handicap ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992,  n.  104,   e'   riconosciuta   la   priorita'   alla
          trasformazione del contratto di lavoro  da  tempo  pieno  a
          tempo parziale»; 
                e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente: 
              «Art.  12-ter  (Diritto  di  precedenza).   -   1.   Il
          lavoratore che abbia trasformato il rapporto  di  lavoro  a
          tempo pieno in rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  ha
          diritto di precedenza  nelle  assunzioni  con  contratto  a
          tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni  o  di
          quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di  lavoro
          a tempo parziale». 
              45. 
              46. 
              47. 
              48. 
              49. 
              50. 
              51. Il comma 5 dell'articolo 29  del  decreto-legge  23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e'
          sostituito dal seguente: 
              «5. Entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo
          procede  a  verificare  gli   effetti   determinati   dalle
          disposizioni di cui al comma 1,  al  fine  di  valutare  la
          possibilita' che, con decreto del Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  31
          luglio dello stesso anno, sia  confermata  o  rideterminata
          per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di  cui
          al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta  data  del
          31 luglio e sino all'adozione del  menzionato  decreto,  si
          applica la riduzione  determinata  per  l'anno  precedente,
          salvo conguaglio da parte degli istituti  previdenziali  in
          relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
          di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il
          15 dicembre dell'anno di riferimento». 
              52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale,  il
          datore di lavoro nel settore  edile  comunica  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  l'orario  di  lavoro
          stabilito. 
              53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
          n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Non
          sono inoltre  tenuti  all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3 i datori di lavoro  del  settore  edile  per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore». 
              54. All'articolo  36-bis  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis.  L'adozione  dei   provvedimenti   sanzionatori
          amministrativi di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile  2002,  n.  73,  relativi  alle  violazioni
          constatate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, resta di  competenza  dell'Agenzia  delle
          entrate  ed  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16». 
              55. Per gli operai agricoli a tempo  determinato  e  le
          figure equiparate,  l'importo  giornaliero  dell'indennita'
          ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive   modifiche   e   integrazioni,   nonche'    dei
          trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della  legge  8
          agosto 1972, n.  457,  e  all'articolo  7  della  legge  16
          febbraio  1977,  n.  37,  e'  fissato  con  riferimento  ai
          trattamenti aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2008  nella
          misura  del  40  per  cento  della  retribuzione   indicata
          all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389, ed e' corrisposto per  il  numero  di  giornate  di
          iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365
          giornate del parametro annuo di riferimento. 
              56. Ai fini dell'indennita' di cui al  comma  55,  sono
          valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel  settore
          agricolo ovvero in  altri  settori,  purche'  in  tal  caso
          l'attivita' agricola sia prevalente  nell'anno  ovvero  nel
          biennio cui si riferisce la domanda. 
              57. Ai fini del raggiungimento del requisito  annuo  di
          270 contributi giornalieri, valido  per  il  diritto  e  la
          misura   delle   prestazioni   pensionistiche,   l'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)    detrae
          dall'importo dell'indennita' di cui al comma  55  spettante
          al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una  somma
          pari al 9  per  cento  della  medesima  per  ogni  giornata
          indennizzata sino ad un massimo di 150  giornate.  Ai  fini
          dell'accredito  figurativo  utile  per   la   pensione   di
          anzianita' restano confermate le norme vigenti. 
              58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel  rispetto
          di quanto disposto dai regolamenti  (CE)  n.  1/2004  della
          Commissione, del 23 dicembre 2003,  e  n.  1857/2006  della
          Commissione, del 15  dicembre  2006,  i  datori  di  lavoro
          agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta  complessivo
          per  ciascuna  giornata  lavorativa  ulteriore  rispetto  a
          quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero
          a  0,30   euro,   rispettivamente   nelle   zone   di   cui
          all'obiettivo   «convergenza»   e   nelle   zone   di   cui
          all'obiettivo «competitivita' regionale  e  occupazionale»,
          come individuate dal  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del
          Consiglio, dell'11 luglio 2006. 
              59.  Il  Governo,  all'esito   della   sperimentazione,
          sentite  le  associazioni  datoriali  e  le  organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative  delle   categorie
          interessate, procede alla verifica  delle  disposizioni  di
          cui al comma 58, anche al  fine  di  valutarne  l'eventuale
          estensione, compatibilmente con gli  andamenti  programmati
          di finanza pubblica, alla  restante  parte  del  territorio
          nazionale. 
              60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute  nei
          luoghi  di  lavoro,  con  effetto  dal  1°  gennaio   2008,
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) applica,  alle  condizioni  di
          seguito elencate, una riduzione in misura non superiore  al
          20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione  dei
          lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due
          anni di attivita' e comunque nei limiti di  20  milioni  di
          euro annui, le quali: 
              a) siano in regola con tutti gli obblighi  in  tema  di
          sicurezza  e  igiene  del  lavoro  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, e dalle  specifiche  normative  di  settore,
          nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi; 
              b) abbiano adottato, nell'ambito di  piani  pluriennali
          di prevenzione, misure per l'eliminazione  delle  fonti  di
          rischio  e  per  il  miglioramento  delle   condizioni   di
          sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; 
              c)  non  abbiano  registrato  infortuni   nel   biennio
          precedente alla  data  della  richiesta  di  ammissione  al
          beneficio o  siano  state  destinatarie  dei  provvedimenti
          sanzionatori di cui all'articolo 5  della  legge  3  agosto
          2007, n. 123. 
              61. Al primo  comma  dell'articolo  3  della  legge  15
          giugno 1984, n. 240, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Limitatamente   all'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo  si
          applicano anche ai dipendenti con  contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato». 
              62.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,   l'aliquota
          contributiva per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
          disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo
          comma,  del  decreto-legge  29   luglio   1981,   n.   402,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  settembre
          1981,  n.  537,  e'  ridotta  di  0,3  punti   percentuali;
          l'importo  derivante   dalla   riduzione   di   0,3   punti
          percentuali  della  predetta   aliquota   contributiva   e'
          destinato al finanziamento delle iniziative  di  formazione
          continua  dirette  ai  lavoratori  dipendenti  del  settore
          agricolo. 
              63.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai   Fondi
          paritetici interprofessionali nazionali per  la  formazione
          continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo  118
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo,
          pari al 2,75 per cento delle  retribuzioni,  all'INPS  che,
          dedotti i  costi  amministrativi  e  secondo  le  modalita'
          operative di cui al comma 3 dell'articolo 118  della  legge
          23  dicembre  2000,  n.  388,  provvede  bimestralmente  al
          trasferimento dello 0,30  per  cento  al  Fondo  paritetico
          interprofessionale indicato dal datore di lavoro. 
              64.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che  non
          aderiscono ai Fondi paritetici  interprofessionali  per  la
          formazione continua l'obbligo di versare all'INPS  l'intero
          contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota  dello
          0,30  per  cento  di  cui  al  comma  62  segue  la  stessa
          destinazione   del    contributo    integrativo    previsto
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni. 
              65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: 
              «6. Ai lavoratori  agricoli  a  tempo  determinato  che
          siano stati per almeno  cinque  giornate,  come  risultanti
          dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle  dipendenze
          di imprese agricole di cui  all'articolo  2135  del  codice
          civile,  ricadenti   nelle   zone   delimitate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  29  marzo
          2004, n. 102, e'  riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e
          assistenziali,  in  aggiunta  alle   giornate   di   lavoro
          prestate,   un   numero   di   giornate    necessarie    al
          raggiungimento di quelle lavorative  effettivamente  svolte
          alle dipendenze dei medesimi  datori  di  lavoro  nell'anno
          precedente a quello di fruizione dei  benefici  di  cui  al
          citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del  2004.
          Lo  stesso  beneficio  si  applica  ai  piccoli  coloni   e
          compartecipanti  familiari  delle   aziende   che   abbiano
          beneficiato degli interventi di cui all'articolo  1,  comma
          3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004». 
              66.  Il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma  16
          dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis  del  decreto-legge  15
          febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti  dai  seguenti:
          «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti  comunitari,
          gli organismi pagatori sono autorizzati a  compensare  tali
          aiuti con i contributi  previdenziali  dovuti  dall'impresa
          agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento
          degli aiuti medesimi, compresi gli  interessi  di  legge  a
          qualsiasi titolo maturati e le somme  dovute  a  titolo  di
          sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica  in
          via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
          scaduti contestualmente all'Agenzia per  le  erogazioni  in
          agricoltura, a tutti gli organismi pagatori  e  ai  diretti
          interessati,  anche  tramite  i   Centri   autorizzati   di
          assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi  dell'articolo
          3-bis del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  e
          successive modificazioni.  In  caso  di  contestazioni,  la
          legittimazione  processuale  passiva  compete  all'Istituto
          previdenziale». 
              67.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  e'  abrogato
          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  Fondo
          per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
          la  contrattazione  di  secondo   livello   con   dotazione
          finanziaria pari a 650 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2008-2010. E'  concesso,  a  domanda  da  parte  delle
          imprese, nel limite delle risorse del predetto  Fondo,  uno
          sgravio contributivo relativo alla  quota  di  retribuzione
          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni
          previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la
          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cui  struttura   sia
          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla
          misurazione di  incrementi  di  produttivita',  qualita'  e
          altri elementi di competitivita'  assunti  come  indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
          Il predetto sgravio e' concesso  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di  cui
          al presente comma ammesse allo sgravio e'  stabilito  entro
          il limite  massimo  del  5  per  cento  della  retribuzione
          contrattuale percepita; 
              b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e' fissato nella misura  di  25  punti
          percentuali; 
              c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali  a  loro
          carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
          a). 
              68.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello. 
              69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27,
          comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 
              70. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale,   sono   emanate
          disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008,  la
          deducibilita' ai  fini  fiscali  ovvero  l'introduzione  di
          opportune misure di detassazione per ridurre  l'imposizione
          fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla
          retribuzione di secondo livello di cui al comma  67,  entro
          il limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro  per  il
          medesimo anno. 
              71. A decorrere dal 1° gennaio 2008  il  contributo  di
          cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549, e' soppresso. 
              72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore
          a trentacinque anni di sopperire  alle  esigenze  derivanti
          dalla  peculiare  attivita'   lavorativa   svolta,   ovvero
          sviluppare  attivita'  innovative  e  imprenditoriali,   e'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento della gioventu', il Fondo  di  sostegno  per
          l'occupazione e l'imprenditoria giovanile. 
              73. La complessiva dotazione iniziale del Fondo di  cui
          al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008. 
              74. 
              75. Allo scopo  di  provvedere  all'integrazione  degli
          emolumenti  spettanti  ai  titolari  degli  assegni  e  dei
          contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
          legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  in  servizio  presso  le
          universita' statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca  e  iscritti
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.   335,   il   fondo   di
          finanziamento ordinario delle predette universita'  statali
          ed enti pubblici di ricerca e' incrementato di 8 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 
              76. In attesa di una complessiva riforma  dell'istituto
          della  totalizzazione  dei  contributi   assicurativi   che
          riassorba e superi la  ricongiunzione  dei  medesimi,  sono
          adottate, a decorrere dal  1°  gennaio  2008,  le  seguenti
          modifiche legislative: 
              a) all'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  2
          febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a
          sei anni» sono sostituite dalle seguenti:  «di  durata  non
          inferiore a tre anni»; 
              b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  30
          aprile 1997, n. 184, sono soppresse  le  parole:  «che  non
          abbiano maturato in alcuna delle predette forme il  diritto
          al trattamento previdenziale». 
              77. All'articolo 2 del decreto  legislativo  30  aprile
          1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
                «4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto  per   periodi   in
          relazione  ai   quali   trova   applicazione   il   sistema
          retributivo ovvero contributivo possono essere  versati  ai
          regimi previdenziali di  appartenenza  in  unica  soluzione
          ovvero  in  120  rate  mensili  senza   l'applicazione   di
          interessi  per  la  rateizzazione.  Tale  disposizione   si
          applica esclusivamente alle domande presentate a  decorrere
          dal 1° gennaio 2008»; 
                b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
                «5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5  e'
          ammessa anche per i soggetti non iscritti ad  alcuna  forma
          obbligatoria  di  previdenza  che  non   abbiano   iniziato
          l'attivita' lavorativa. In  tale  caso,  il  contributo  e'
          versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata  e
          viene   rivalutato   secondo   le   regole   del    sistema
          contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il
          montante    maturato    e'    trasferito,     a     domanda
          dell'interessato, presso la  gestione  previdenziale  nella
          quale sia o sia stato  iscritto.  L'onere  dei  periodi  di
          riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
          ogni anno da riscattare, pari al livello minimo  imponibile
          annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2  agosto
          1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo  delle
          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo  e'
          fiscalmente deducibile dall'interessato; il  contributo  e'
          altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
          l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
          19 per cento dell'importo stesso. 
              5-ter. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 7, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  periodi
          riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis  sono  utili  ai
          fini del raggiungimento del diritto a pensione». 
              78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e
          77, pari a 200 milioni di euro a  decorrere  dal  2008,  si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2  luglio  2007,
          n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2007, n. 127. 
              79.  Con  riferimento  agli  iscritti   alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per
          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e
          al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 
              80. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  previsti
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          509, l'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
          italiani provvede  all'approvazione  di  apposite  delibere
          intese a: 
              a) coordinare il regime della propria gestione separata
          previdenziale con quello della gestione separata di cui  al
          comma  79,  modificando  conformemente  la   struttura   di
          contribuzione, il riparto della  stessa  tra  lavoratore  e
          committente, nonche' l'entita' della medesima, al  fine  di
          pervenire, secondo principi di gradualita', a decorrere dal
          1° gennaio 2011, ad aliquote non  inferiori  a  quelle  dei
          collaboratori iscritti alla gestione  separata  di  cui  al
          comma 79; 
              b)   prevedere   forme   di   incentivazione   per   la
          stabilizzazione  degli  iscritti  alla   propria   gestione
          separata in analogia a  quanto  disposto  dall'articolo  1,
          commi 1202 e seguenti, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, stabilendo le relative modalita'. 
              81.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali  e  del  Ministro  per  le  pari
          opportunita',  in  conformita'   all'articolo   117   della
          Costituzione  e  agli  statuti  delle  regioni  a   statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          e  alle  relative  norme  di   attuazione,   e   garantendo
          l'uniformita' della tutela dei  lavoratori  sul  territorio
          nazionale attraverso il  rispetto  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della normativa in materia di  occupazione  femminile,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della  delega
          in tema di riordino degli incentivi di  cui  al  comma  30,
          lettera b), di incentivi e  sgravi  contributivi  mirati  a
          sostenere  i  regimi  di  orari  flessibili   legati   alle
          necessita' della conciliazione tra lavoro e vita familiare,
          nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile; 
              b) revisione della  vigente  normativa  in  materia  di
          congedi    parentali,    con    particolare     riferimento
          all'estensione   della   durata   di   tali    congedi    e
          all'incremento  della  relativa  indennita'  al   fine   di
          incentivarne l'utilizzo; 
              c) rafforzamento degli istituti previsti  dall'articolo
          9  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  con  particolare
          riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro; 
              d) rafforzamento dell'azione  dei  diversi  livelli  di
          governo e delle  diverse  amministrazioni  competenti,  con
          riferimento ai servizi per l'infanzia e  agli  anziani  non
          autosufficienti, in  funzione  di  sostegno  dell'esercizio
          della liberta' di scelta da parte delle donne nel campo del
          lavoro; 
              e)    orientamento    dell'intervento    legato    alla
          programmazione dei Fondi comunitari, a  partire  dal  Fondo
          sociale europeo (FSE) e dal Programma  operativo  nazionale
          (PON), in via prioritaria per  l'occupazione  femminile,  a
          supporto non solo delle attivita' formative,  ma  anche  di
          quelle di accompagnamento  e  inserimento  al  lavoro,  con
          destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati
          alle donne per il corso della relativa vita lavorativa; 
              f)  rafforzamento  delle  garanzie  per  l'applicazione
          effettiva della parita' di trattamento tra donne  e  uomini
          in materia di occupazione e di lavoro; 
              g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e),
          di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado  di
          far emergere e rendere  misurabili  le  discriminazioni  di
          genere anche di tipo retributivo; 
              h) potenziamento delle  azioni  intese  a  favorire  lo
          sviluppo dell'imprenditoria femminile; 
              i) previsione di  azioni  e  interventi  che  agevolino
          l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle  donne,
          anche  attraverso  formazione  professionale   mirata   con
          conseguente  certificazione  secondo  le  nuove   strategie
          dell'Unione europea; 
              l) definizione degli adempimenti dei datori  di  lavoro
          in materia di attenzione al genere. 
              82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5
          dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il  finanziamento  delle
          forme pensionistiche  complementari  puo'  essere  altresi'
          attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  i
          soggetti destinatari del decreto legislativo  16  settembre
          1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi  previsto,
          sono consentite contribuzioni  saltuarie  e  non  fisse.  I
          medesimi soggetti possono altresi' delegare». 
              83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della  legge
          27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  «17  e  22»  sono
          sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22».  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          rideterminate le aliquote contributive  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n.  296  del
          2006. 
              84.  In  attesa  della  riforma  degli   ammortizzatori
          sociali,  per  l'anno  2008,  le  indennita'  ordinarie  di
          disoccupazione di cui all'articolo 13, commi  7  e  8,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono
          riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e  anche  in
          deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del
          citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base
          ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale  tra
          le parti sociali, recepite  entro  il  31  marzo  2008  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale
          cui appartengono le imprese che sospendono i  lavoratori  e
          il numero dei beneficiari, anche al fine del  rispetto  del
          limite di spesa di cui al presente comma. 
              85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: 
              «15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori  addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   dalle
          autorita' marittime». 
              86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno  efficacia
          successivamente all'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          relative alla proroga degli strumenti per  il  reddito  dei
          lavoratori - ammortizzatori  sociali,  recate  dalla  legge
          finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse  a  tal
          fine nella stessa  stanziate,  nel  limite  massimo  di  12
          milioni di euro per l'anno 2008. 
              87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» e'  sostituita
          dalla seguente: «costituirsi»; 
              b) ai commi 4, 7  e  8,  la  parola:  «trasformazione»,
          ovunque   ricorre,   e'    sostituita    dalla    seguente:
          «costituzione»; 
              c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
              «8-bis.  Per  favorire  i  processi  di   riconversione
          produttiva e per contenere gli oneri a carico  dello  Stato
          derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di  quelli
          indicati all'articolo 4, comma 1,  lettere  b)  e  c),  ove
          sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
          b), e dell'articolo 17,  il  cui  organico  non  superi  le
          quindici unita', le stesse possono svolgere,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori
          in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del
          rilascio di eventuali  concessioni  demaniali  relative  ad
          attivita' comunque connesse  ad  un  utilizzo  del  demanio
          marittimo,  definite   con   decreto   del   Ministro   dei
          trasporti». 
              88. Il decreto di cui al comma 8-bis  dell'articolo  21
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  introdotto  dal  comma
          87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge. 
              89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
          1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: 
              «13. Le autorita' portuali, o, laddove  non  istituite,
          le  autorita'  marittime,   inseriscono   negli   atti   di
          autorizzazione di cui  al  presente  articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti)». 
              90. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai
          sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve  essere
          corredato  della  relazione  tecnica  di  cui  all'articolo
          11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive   modificazioni,   sono   deliberati   in    via
          preliminare  dal  Consiglio  dei   Ministri,   sentiti   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale,
          nonche', relativamente agli schemi dei decreti  legislativi
          adottati ai sensi del comma  6,  gli  organismi  a  livello
          nazionale rappresentativi del personale  militare  e  delle
          forze di polizia  a  ordinamento  civile.  Su  di  essi  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano  sulle  materie  di  competenza.  Tali
          schemi sono trasmessi alle Camere ai fini  dell'espressione
          dei  pareri  da  parte   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per le  conseguenze  di  carattere
          finanziario, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
          chiedere ai Presidenti delle Camere una  proroga  di  venti
          giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si  renda
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  trasmessi   nello   stesso   periodo
          all'esame  delle  Commissioni.  Qualora   i   termini   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  del
          termine per l'esercizio della  delega,  o  successivamente,
          quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.  Il  predetto
          termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
          sia concessa la proroga del termine per  l'espressione  del
          parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo,  ovvero
          quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, i decreti legislativi possono  essere  comunque
          emanati. Entro i trenta giorni  successivi  all'espressione
          dei pareri, il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  ivi  eventualmente  formulate  con  riferimento
          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi, corredati  dei  necessari  elementi  integrativi  di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti, che sono espressi  entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione. 
              91. Disposizioni correttive e integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  90  possono  essere  adottate
          entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  dei
          decreti medesimi, nel rispetto dei principi e  dei  criteri
          direttivi previsti dalla presente legge  e  con  le  stesse
          modalita' di cui al comma 90.  Entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive  e
          integrative, il Governo e' delegato ad adottare  i  decreti
          legislativi recanti le norme eventualmente  occorrenti  per
          il  coordinamento  dei  decreti  emanati  ai  sensi   della
          presente  legge  con  le  altre   leggi   dello   Stato   e
          l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. 
              92. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  le
          quali determinano nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica pari a 1.264 milioni di euro per  l'anno  2008,  a
          1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  hanno  efficacia  solo
          successivamente all'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
          Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge,  recate
          dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di  cui
          al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
          cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime. 
              93. Dall'emanazione dei decreti  legislativi  attuativi
          delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33  e  81
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86  e  92,  la
          presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.".