Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino
congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni; 
  b) possano far valere, nei quattro  anni  precedenti  l'inizio  del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 
  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lavoro  effettivo,  a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che  precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione. 
  2.  La  NASpI  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che   hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi  di  risoluzione
consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del
2012. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 1 (Finalita' e definizioni). - (Omissis). 
              2. Ad ogni effetto si intendono per: 
              a) «adolescenti», i  minori  di  eta'  compresa  fra  i
          quindici e diciotto  anni,  che  non  siano  piu'  soggetti
          all'obbligo scolastico; 
              b) «giovani», i soggetti di eta' superiore  a  diciotto
          anni e fino a venticinque anni compiuti o, se  in  possesso
          di un diploma universitario di  laurea,  fino  a  ventinove
          anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
          conformita' agli indirizzi dell'Unione europea; 
              c)  «stato  di  disoccupazione»,  la   condizione   del
          soggetto  privo   di   lavoro,   che   sia   immediatamente
          disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di   una
          attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
          servizi competenti; 
              d) «disoccupati di lunga durata», coloro che, dopo aver
          perso un posto di lavoro o cessato un'attivita'  di  lavoro
          autonomo, siano alla ricerca di una  nuova  occupazione  da
          piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; 
              e) «inoccupati di lunga durata», coloro che, senza aver
          precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano  alla
          ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da  piu'
          di sei mesi se giovani; 
              f) «donne in  reinserimento  lavorativo»,  quelle  che,
          gia'  precedentemente  occupate,  intendano  rientrare  nel
          mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; 
              g) «servizi competenti», i centri per l'impiego di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
          23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
          o  accreditati  a  svolgere  le   previste   funzioni,   in
          conformita' delle norme regionali e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta l'articolo 7 della legge 1966, n. 604,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 40, della  legge  92  del
          2012 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              "Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.".