Art. 4 
 
 
                          Calcolo e misura 
 
  1. La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  per  il  numero  di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 
  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base
della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto
importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della
differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo.  La
NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile
massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  4. Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta l'articolo 26 della legge 28 febbraio  1986,
          n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986): 
              "Art. 26.- Per  i  periodi  settimanali  decorrenti  da
          quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
          lavoratori a  titolo  di  integrazione  salariale,  nonche'
          quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed
          assistenziali sostitutive  della  retribuzione,  che  danno
          luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
          retribuzione non inferiore all'80 per cento,  sono  ridotte
          in  misura  pari  all'importo  derivante  dall'applicazione
          delle  aliquote  contributive  previste  a   carico   degli
          apprendisti alle lettere a) e  b)  dell'articolo  21  della
          presente legge. La riduzione medesima  non  si  applica  ai
          trattamenti  di   malattia   e   di   maternita',   nonche'
          all'indennita' di richiamo alle armi.".