Art. 2 
 
 
              Attivita' di concessione di finanziamenti 
                        sotto qualsiasi forma 
 
  1. Per attivita' di concessione di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il  rilascio
di garanzie sostitutive del credito  e  di  impegni  di  firma.  Tale
attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento  erogato
nella forma di: 
    a) locazione finanziaria; 
    b) acquisto di crediti a titolo oneroso; 
    c) credito ai consumatori, cosi' come definito dall'articolo 121,
t.u.b.; 
    d) credito ipotecario; 
    e) prestito su pegno; 
    f)  rilascio  di  fideiussioni,  avallo,  apertura   di   credito
documentaria, accettazione,  girata,  impegno  a  concedere  credito,
nonche' ogni altra forma di rilascio di  garanzie  e  di  impegni  di
firma. 
  2. Non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti, oltre
ai casi di esclusione previsti dalla legge: 
    a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi
a cessioni di beni  e  servizi  nei  casi  previsti  dalla  normativa
vigente; 
    b) l'acquisto, a  titolo  definitivo,  di  crediti  da  parte  di
societa'  titolari  della  licenza  per   l'attivita'   di   recupero
stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo  unico
delle leggi  di  pubblica  sicurezza  quando  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
      1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e  sono  ceduti
da: 
        i. banche o altri  intermediari  finanziari  sottoposti  alla
vigilanza della Banca d'Italia, i  quali  li  hanno  classificati  in
sofferenza, ovvero 
        ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i),  purche'
si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in
stato  di  insolvenza,  anche  non  accertato  giudizialmente,  o  in
situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai
competenti organi sociali; non rileva, a  tal  fine,  l'esistenza  di
garanzie reali o personali; 
      2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa'  acquirente
non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto; 
      3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la  stipula
di nuovi  contratti  di  finanziamento  con  i  debitori  ceduti,  la
novazione  di  quelli  in  essere,  la  modifica   delle   condizioni
contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata  e  la
posticipazione dei termini di pagamento. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  121  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 121  (Definizioni).  -   1.  Nel  presente  capo,
          l'espressione: 
                a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206 ; 
                b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
          un finanziatore concede o  si  impegna  a  concedere  a  un
          consumatore  un  credito  sotto  forma  di   dilazione   di
          pagamento,   di   prestito   o   di   altra   facilitazione
          finanziaria; 
                d)  "contratto  di  credito  collegato"   indica   un
          contratto   di   credito   finalizzato   esclusivamente   a
          finanziare la fornitura di un bene o la prestazione  di  un
          servizio specifici se ricorre  almeno  una  delle  seguenti
          condizioni: 
                  1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
          o del prestatore del servizio per promuovere  o  concludere
          il contratto di credito; 
                  2)  il  bene   o   il   servizio   specifici   sono
          esplicitamente individuati nel contratto di credito; 
                e) "costo totale del credito" indica gli interessi  e
          tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
          le altre spese, a eccezione  di  quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                f) "finanziatore" indica  un  soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                g) "importo totale  del  credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                h) "intermediario del credito" indica gli  agenti  in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale svolge, a fronte di un compenso in  denaro  o
          di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione  e  nel
          rispetto delle riserve di  attivita'  previste  dal  Titolo
          VI-bis, almeno una delle seguenti attivita': 
                  1) presentazione o proposta di contratti di credito
          ovvero  altre  attivita'  preparatorie   in   vista   della
          conclusione di tali contratti; 
                  2) conclusione di contratti di  credito  per  conto
          del finanziatore; 
                i) "sconfinamento" indica  l'utilizzo  da  parte  del
          consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
          rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
          di credito ovvero  rispetto  all'importo  dell'apertura  di
          credito concessa; 
                l) "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
          costo totale del credito per  il  consumatore  espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito. 
              2. Nel costo totale del credito sono  inclusi  anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,  ivi
          inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
          comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.". 
              -Si riporta il testo vigente dell'articolo 115 del R.D.
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
              "Art. 115 (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o
          condursi agenzie di prestiti su pegno o  altre  agenzie  di
          affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche  sotto
          forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
          campionarie  e  simili,  senza   darne   comunicazione   al
          Questore. 
              La comunicazione e' necessaria  anche  per  l'esercizio
          del mestiere di sensale o di intromettitore. 
              La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso
          indicati. 
              E' ammessa la rappresentanza. 
              Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
          conto di terzi sono soggette alla licenza del  Questore.  A
          esse si applica il quarto comma del presente articolo e  la
          licenza  del  questore  abilita  allo   svolgimento   delle
          attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate
          le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
          dall'autorita'. 
              Per le attivita' previste dal sesto comma del  presente
          articolo, l'onere di affissione di cui  all'  articolo  120
          puo' essere assolto mediante l'esibizione  o  comunicazione
          al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
          con la compiuta indicazione delle operazioni  consentite  e
          delle relative tariffe. 
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.".