Art. 3 
 
 
         Esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' 
                   di concessione di finanziamenti 
 
  1.  L'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti  si   considera
esercitata  nei  confronti  del  pubblico  qualora  sia  svolta   nei
confronti di terzi con carattere di professionalita'. 
  2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico: 
    a) tutte le attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del
gruppo di appartenenza ad eccezione  dell'attivita'  di  acquisto  di
crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del
gruppo medesimo; 
    b) l'acquisto di  crediti  vantati  da  terzi  nei  confronti  di
societa' del gruppo di appartenenza; 
    c) l'attivita' di rilascio di garanzie, di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno  solo  tra
l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia  faccia  parte
del medesimo gruppo del garante; 
    d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori
di beni e servizi  o  da  societa'  del  gruppo  di  appartenenza,  a
soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva
del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni: 
      1) i destinatari del finanziamento  non  siano  consumatori  ai
sensi dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del  bene  o
servizio; 
      2) il contratto di finanziamento sia collegato a  un  contratto
per la fornitura o somministrazione di  beni  o  servizi,  di  natura
continuativa  ovvero  di  durata   non   inferiore   a   quella   del
finanziamento concesso; 
    e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da  societa'
del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri  dipendenti  o  a
coloro  che  operano  sulla  base  di  rapporti  che  ne  determinano
l'inserimento nell'organizzazione del  datore  di  lavoro,  anche  in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di  fuori  della
propria  attivita'  principale,  senza  interessi  o  a  tassi  annui
effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato; 
    f) le attivita' di concessione di finanziamenti poste  in  essere
da societa' costituite  per  singole  operazioni  di  raccolta  o  di
impiego  e  destinate  a  essere   liquidate   una   volta   conclusa
l'operazione, purche'  le  limitazioni  dell'oggetto  sociale,  delle
possibilita' operative e della capacita' di  indebitamento  risultino
dalla disciplina contrattuale e statutaria della societa' ed essa sia
consolidata integralmente nel bilancio consolidato  della  capogruppo
di un gruppo bancario, finanziario o di SIM. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  121  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 121  (Definizioni).  -   1.  Nel  presente  capo,
          l'espressione: 
                a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo
          6 settembre 2005, n. 206 ; 
                b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                c) "contratto di credito" indica il contratto con cui
          un finanziatore concede o  si  impegna  a  concedere  a  un
          consumatore  un  credito  sotto  forma  di   dilazione   di
          pagamento,   di   prestito   o   di   altra   facilitazione
          finanziaria; 
                d)  "contratto  di  credito  collegato"   indica   un
          contratto   di   credito   finalizzato   esclusivamente   a
          finanziare la fornitura di un bene o la prestazione  di  un
          servizio specifici se ricorre  almeno  una  delle  seguenti
          condizioni: 
                  1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene
          o del prestatore del servizio per promuovere  o  concludere
          il contratto di credito; 
                  2)  il  bene   o   il   servizio   specifici   sono
          esplicitamente individuati nel contratto di credito; 
                e) "costo totale del credito" indica gli interessi  e
          tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
          le altre spese, a eccezione  di  quelle  notarili,  che  il
          consumatore  deve  pagare  in  relazione  al  contratto  di
          credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza; 
                f) "finanziatore" indica  un  soggetto  che,  essendo
          abilitato a erogare finanziamenti  a  titolo  professionale
          nel territorio della Repubblica, offre o stipula  contratti
          di credito; 
                g) "importo totale  del  credito"  indica  il  limite
          massimo  o  la  somma  totale   degli   importi   messi   a
          disposizione in virtu' di un contratto di credito; 
                h) "intermediario del credito" indica gli  agenti  in
          attivita' finanziaria, i mediatori  creditizi  o  qualsiasi
          altro   soggetto,    diverso    dal    finanziatore,    che
          nell'esercizio  della  propria  attivita'   commerciale   o
          professionale svolge, a fronte di un compenso in  denaro  o
          di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione  e  nel
          rispetto delle riserve di  attivita'  previste  dal  Titolo
          VI-bis, almeno una delle seguenti attivita': 
                  1) presentazione o proposta di contratti di credito
          ovvero  altre  attivita'  preparatorie   in   vista   della
          conclusione di tali contratti; 
                  2) conclusione di contratti di  credito  per  conto
          del finanziatore; 
                i) "sconfinamento" indica  l'utilizzo  da  parte  del
          consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
          rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura
          di credito ovvero  rispetto  all'importo  dell'apertura  di
          credito concessa; 
                l) "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che
          permetta al consumatore di conservare le  informazioni  che
          gli sono  personalmente  indirizzate  in  modo  da  potervi
          accedere in futuro per un periodo di  tempo  adeguato  alle
          finalita'  cui  esse  sono  destinate  e  che  permetta  la
          riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
                m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il
          costo totale del credito per  il  consumatore  espresso  in
          percentuale annua dell'importo totale del credito. 
              2. Nel costo totale del credito sono  inclusi  anche  i
          costi  relativi  a  servizi  accessori  connessi   con   il
          contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se  la
          conclusione di un contratto avente ad oggetto tali  servizi
          e' un requisito per ottenere il credito,  o  per  ottenerlo
          alle condizioni offerte. 
              3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
          del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG,  ivi
          inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al
          comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.".