Art. 4 
 
 
Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale,  in  materia
                      di riparazione pecuniaria 
 
  1. Dopo  l'articolo  322-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). -  Con  la  sentenza  di
condanna per i reati previsti dagli  articoli  314,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato  il  pagamento
di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto  dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo
di riparazione  pecuniaria  in  favore  dell'amministrazione  cui  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,
ovvero,  nel  caso   di   cui   all'articolo   319-ter,   in   favore
dell'amministrazione  della  giustizia,  restando  impregiudicato  il
diritto al risarcimento del danno».