Art. 8 
 
 
            Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,  n.  190,
dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
    «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui
agli articoli  17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163». 
  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le   stazioni
appaltanti  sono  tenute   altresi'   a   trasmettere   le   predette
informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 
  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  dopo  il
comma 32 e' inserito il seguente: 
    «32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di  cui  al
comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato
1  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  il   giudice
amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche  in  esito  a  una
sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti  contrastanti
con le regole della trasparenza». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 32 dell'articolo  1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190  (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione),   come
          modificati dalla presente legge, nonche' del  comma  32-bis
          introdotto da quest'ultima: 
              «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. (Omissis). 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
                a) collabora con i  paritetici  organismi  stranieri,
          con   le   organizzazioni   regionali   ed   internazionali
          competenti; 
                b)  approva   il   Piano   nazionale   anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
                c) analizza le cause e i fattori della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
                d)  esprime  parere  obbligatorio   sugli   atti   di
          direttiva e  di  indirizzo,  nonche'  sulle  circolari  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  in  materia  di  conformita'  di  atti   e
          comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
          di comportamento e ai contratti, collettivi e  individuali,
          regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
                e)  esprime  pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
                f)   esercita   la   vigilanza   e    il    controllo
          sull'effettiva applicazione e sull'efficacia  delle  misure
          adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
          4 e 5 del presente articolo e  sul  rispetto  delle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
                f-bis) esercita  la  vigilanza  e  il  controllo  sui
          contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
                Commi da 3 a 31. (Omissis). 
              32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
          lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti
          sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri  siti  web
          istituzionali:  la  struttura  proponente;  l'oggetto   del
          bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme  liquidate.  Le  stazioni  appaltanti
          sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni
          ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2. Entro  il
          31 gennaio di ogni anno, tali  informazioni,  relativamente
          all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive
          rese  liberamente  scaricabili  in  un   formato   digitale
          standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,
          anche  a  fini   statistici,   i   dati   informatici.   Le
          amministrazioni  trasmettono  in  formato   digitale   tali
          informazioni all'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  le  pubblica
          nel  proprio  sito   web   in   una   sezione   liberamente
          consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base  alla
          tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita'
          individua  con  propria   deliberazione   le   informazioni
          rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il
          30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette
          alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
          hanno omesso di trasmettere e pubblicare,  in  tutto  o  in
          parte, le informazioni di cui al presente comma in  formato
          digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma
          11, del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. 
              32-bis. Nelle controversie concernenti  le  materie  di
          cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, il giudice amministrativo trasmette  alla  Commissione
          ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso  del
          giudizio che, anche in esito a  una  sommaria  valutazione,
          ponga in evidenza  condotte  o  atti  contrastanti  con  le
          regole della trasparenza. 
              Commi da 33 a 83. (Omissis).».