Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2.  Per  l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni   di
rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli  enti  locali
senza vincoli di destinazione. 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES". 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Per  i
comuni la  predetta  quota  del  10%  e'  destinata  prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante  quota  secondo
quanto stabilito  dal  comma  443  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228.". 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il
termine del 31 dicembre 2014" . 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  "30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
"allo scioglimento  della  societa'"  e'  inserita  la  seguente:  ",
consorzio". 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  "654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES)."