Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come  definiti
all'articolo 3. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
  a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; 
  b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti  dalle
sostanze; 
  c) salvo quanto previsto al  comma  4,  al  trasporto  di  sostanze
pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso,
su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima  o  per  via
aerea, comprese le attivita' di carico e scarico e  il  trasferimento
intermodale presso le banchine, i moli  o  gli  scali  ferroviari  di
smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti  soggetti  al
presente decreto; 
  d) al trasporto di sostanze pericolose  in  condotte,  comprese  le
stazioni di pompaggio al di  fuori  degli  stabilimenti  soggetti  al
presente decreto; 
  e) allo sfruttamento,  ovvero  l'esplorazione,  l'estrazione  e  il
trattamento  di  minerali  in  miniere   e   cave,   anche   mediante
trivellazione; 
  f) all'esplorazione  e  allo  sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi; 
  g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi  i
siti di stoccaggio dedicati e i  siti  in  cui  si  effettuano  anche
l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; 
  h) alle discariche  di  rifiuti,  compresi  i  siti  di  stoccaggio
sotterraneo. 
  3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del  comma  2,
lo stoccaggio sotterraneo  sulla  terraferma  di  gas  in  giacimenti
naturali,  acquiferi,  cavita'  saline  o  miniere  esaurite   e   le
operazioni di trattamento chimico o  fisico  e  il  deposito  a  esse
relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini  e
le dighe di raccolta degli sterili, contenenti  sostanze  pericolose,
sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto.  Negli
stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali,
acquiferi,  cavita'  saline  o  miniere  esaurite  si  applicano   le
disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. 
  4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina
del presente decreto: 
  a) quando  svolgono  attivita'  di  riempimento  o  svuotamento  di
cisterne di sostanze pericolose o di carico  o  scarico  in  carri  o
container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantita'  uguali  o
superiori a quelle indicate all'allegato 1; 
  b) quando effettuano una specifica attivita' di  deposito,  diversa
da quella propria delle fasi  di  trasporto,  dall'accettazione  alla
riconsegna, di sostanze pericolose presenti  in  quantita'  uguali  o
superiori a quelle indicate all'allegato 1. 
  5. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  fatte
salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.