Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico e  opera
al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicita', l'unitarieta' e la
trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia,
mirata alla promozione della pace,  della  giustizia  attraverso  uno
sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone. 
  2. Fatti salvi i  compiti  attribuiti  dalla  legge  istitutiva  al
MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni  e  realizza  gli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai  sensi
della legge n. 49 del 1987,  nonche'  ogni  altra  funzione  indicata
dall'articolo 17 della legge istitutiva. 
  3. L'Agenzia si conforma  agli  indirizzi  indicati  dal  documento
triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il  Ministro
e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche  la
DGCS, approvato dal Comitato congiunto. 
  4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo
strutturato con la societa' civile e con il  sistema  italiano  della
cooperazione  allo  sviluppo,  sanciti  dal  Capo  VI   della   legge
istitutiva, nel rispetto delle responsabilita' attribuite agli organi
dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la citata legge n. 49 del  1987,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.