Art. 2 Finalita' 1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicita', l'unitarieta' e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone. 2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonche' ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva. 3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto. 4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la societa' civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilita' attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.
Note all'art. 2: - Per la citata legge n. 49 del 1987, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse.