Art. 5 
 
 
          Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici 
 
  1. Gli articoli pirotecnici  non  sono  messi  a  disposizione  sul
mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di eta': 
    a) fuochi d'artificio: 
  1)  di  categoria  F1  a  privati  che  non  abbiano  compiuto   il
quattordicesimo anno; 
  2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni  e  che  non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'; 
  3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni  e  che  non
siano muniti di nulla osta rilasciato  dal  questore  ovvero  di  una
licenza di porto d'armi; 
    b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli
pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che
non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. 
  2. I fabbricanti,  gli  importatori  e  i  distributori  mettono  a
disposizione   sul   mercato   i   seguenti   articoli    pirotecnici
esclusivamente  a  persone  con  conoscenze  specialistiche  di   cui
all'articolo 4 ed in possesso della licenza di  cui  all'articolo  47
del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  o  del  nulla  osta  del
questore di cui all'articolo 55,  terzo  comma,  del  medesimo  testo
unico: 
  a) fuochi d'artificio di categoria F4; 
  b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e  altri  articoli
pirotecnici di categoria P2. 
  3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1  per  i  veicoli,
compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture  di
sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo  laddove
siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma,  del  regio
decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  non  si  applicano  agli  articoli
pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e  lettera
b). 
  5.  Per  esigenze  di  ordine,  sicurezza,  soccorso   pubblico   e
incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la  vendita,
la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici
del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto  (NEC)
di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere  nera,  o
fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo,  o  fino  a
grammi 0,5 di  miscela  a  base  di  perclorato  e  metallo,  nonche'
articoli pirotecnici del tipo  «razzo»  con  un  contenuto  esplosivo
netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo  e  di
apertura, se presente, di non oltre 5 grammi  di  polvere  nera  o  2
grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di  miscela
a base di perclorato e metallo. 
  6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a
quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo  netto  (NEC)
complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura,  se
presente, di non oltre 10 grammi  di  polvere  nera  o  4  grammi  di
miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base  di
perclorato e metallo, sono  riservati  ai  maggiori  di  anni  18  in
possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi. 
  7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a
quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a
quanto  previsto  dal  comma  6,  sono  destinati  esclusivamente  ad
operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di  cui
al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati. 
  8. E' vietata  la  compravendita  per  corrispondenza  di  articoli
pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di  categoria  T2,  di
quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla  categoria  4
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonche' di  quelli  appartenenti  alle  medesime
categorie classificati ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  agosto  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 47. (art. 46 T.U. 1926) 
              Senza  licenza  del  Prefetto  e'  vietato  fabbricare,
          tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o
          qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da  quelli   indicati
          nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
          prodotti  affini,  ovvero  materie  e  sostanze  atte  alla
          composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. 
              E'vietato altresi', senza licenza del Prefetto,  tenere
          in deposito, vendere o trasportare  polveri  senza  fumo  a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina.". 
              Il testo dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 55. (art. 54 T.U. 1926) 
              Gli  esercenti  fabbriche,  depositi  o  rivendite   di
          esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a  tenere  un
          registro  delle  operazioni  giornaliere,  in  cui  saranno
          indicate le generalita'  delle  persone  con  le  quali  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  8,
          devono essere conservate per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E'vietato vendere o  in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da nove  mesi
          a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro  154  (lire
          300.000). 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
              L'acquirente o cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).". 
              Il  testo  dell'art.  3  del   decreto   del   Ministro
          dell'interno  9  agosto  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, cosi' recita: 
              "Art. 3. Classificazione dei manufatti non classificati
          tra i prodotti esplodenti 
              1. I manufatti gia' riconosciuti ai sensi dell'art.  53
          del  T.U.L.P.S.,  ma  non  classificati  tra   i   prodotti
          esplodenti  in  applicazione  del  decreto  ministeriale  4
          aprile 1973, sono classificati: 
              a) nella categoria IV qualora  si  tratti  di  artifici
          pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO»,  di  cui
          all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010,
          n.  58,  che   sono   destinati   esclusivamente   ad   uso
          professionale, ovvero  di  artifici  pirotecnici  del  tipo
          «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del  medesimo  decreto
          legislativo n. 58/2010; 
              b) nella categoria V, gruppo C, qualora  si  tratti  di
          artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO»,
          di cui all'art. 5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli
          pirotecnici, comunque denominati, riconducibili  alla  nota
          B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973; 
              c) nella categoria V, gruppo D, qualora  si  tratti  di
          artifici pirotecnici,  comunque  denominati,  riconducibili
          alle disposizioni della nota A) del  decreto  del  Ministro
          dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al
          precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o  fischianti
          con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di
          altri manufatti,  comunque  denominati,  appartenenti  alle
          tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma,
          del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; 
              d) nella categoria V, gruppo E  qualora  si  tratti  di
          artifici inclusi nella nota C)  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile  1973,  ovvero  di  altri  manufatti,
          comunque denominati, appartenenti alle  tipologie  indicate
          nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di
          esecuzione del T.U.L.P.S.".