Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,  relativo  ai  diritti
dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; 
  b) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita
dall'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27; 
  c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge  i  compiti  e  le
funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione  del
regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento; 
  e) «persona con  disabilita'»  o  «persona  a  mobilita'  ridotta»,
qualsiasi  persona  la  cui  mobilita'  sia  ridotta,  nell'uso   del
trasporto, a causa di  qualsiasi  disabilita'  fisica  (sensoriale  o
locomotoria, permanente  o  temporanea),  disabilita'  o  minorazione
mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni  di
eta', e la  cui  condizione  richieda  un'attenzione  adeguata  e  un
adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per  rispondere
alle esigenze specifiche di detta persona; 
  f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si  applica  il
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  con  riferimento
all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute; 
  g)  «condizioni  d'accesso»,  norme,  orientamenti  e  informazioni
pertinenti sull'accessibilita' dei terminali portuali e  delle  navi,
comprese le  strutture  per  persone  con  disabilita'  o  persone  a
mobilita' ridotta; 
  h) «vettore»,  una  persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un
operatore  turistico,  un  agente  di  viaggio  o  un  venditore   di
biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri  o  crociere  al
pubblico; 
  i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito  nel  territorio  di
uno Stato membro o che offre servizi di  trasporto  passeggeri  da  o
verso il territorio di uno Stato membro; 
  l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto  commerciale  di
passeggeri via mare o per vie navigabili interne  effettuato  secondo
un orario pubblicato; 
  m)  «servizi  integrati»,  servizi   di   trasporto   interconnessi
all'interno  di  una  determinata  area  geografica,   con   servizio
d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici; 
  n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che  esegue
effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente; 
  o) «vie navigabili interne», un corpo  idrico  interno  navigabile,
naturale o artificiale,  o  sistema  di  corpi  idrici  interconnessi
sfruttati per  il  trasporto,  come  laghi,  fiumi  o  canali  o  una
combinazione di questi; 
  p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate
migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi,
da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente; 
  q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore  o
di un operatore di terminale, in un porto dotato di  strutture  quali
banchi di accettazione, biglietteria o sale di  ritrovo  e  personale
per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri  che  viaggiano  con  servizi
passeggeri o in crociera; 
  r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per
vie navigabili interne; 
  s) «contratto di trasporto»,  un  contratto  di  trasporto  fra  un
vettore e un passeggero per  la  fornitura  di  uno  o  piu'  servizi
passeggeri o crociere; 
  t)  «biglietto»,  un  documento  in  corso  di  validita'  o  altro
giustificativo di un contratto di trasporto; 
  u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude  contratti
di trasporto per conto del vettore; 
  v) «agente di viaggio», un rivenditore che  agisce  per  conto  del
passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di  contratti
di trasporto; 
  z)  «operatore  turistico»,  un  organizzatore  o  un  rivenditore,
diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 90/314/CEE; 
  aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza  specifica  di
un servizio passeggeri o una crociera; 
  bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato  nel
territorio di uno Stato membro  responsabile  dell'amministrazione  e
della gestione di un terminale portuale; 
  cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili
interne effettuato esclusivamente a  fini  di  svago  o  ricreazione,
completato da alloggio e altri servizi, di  durata  superiore  a  due
giorni con pernottamento a bordo; 
  dd) «sinistro  marittimo»,  il  naufragio,  il  capovolgimento,  la
collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione  o  un  incendio  a
bordo o un difetto della nave. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (UE) n. 1177/2010  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 36 del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art.  36  (Regolazione  indipendente  in  materia   di
          trasporti). - 1. All'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. Nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre
          1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di  regolazione  dei
          trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera
          in piena autonomia e con  indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione. La sede dell'Autorita' e' definita con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  entro  il
          termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
          presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito
          entro il 31 maggio  2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel
          settore  dei  trasporti  e   dell'accesso   alle   relative
          infrastrutture e ai servizi accessori, in  conformita'  con
          la disciplina europea  e  nel  rispetto  del  principio  di
          sussidiarieta' e delle competenze  delle  regioni  e  degli
          enti locali di cui al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze  a
          decorrere dalla data di adozione  dei  regolamenti  di  cui
          all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
          All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui  alla
          medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
              a) a garantire, secondo metodologie che incentivino  la
          concorrenza, l'efficienza produttiva delle  gestioni  e  il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
              b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
          condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
              c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
              d) a stabilire le condizioni  minime  di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
              e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
          e alle diverse infrastrutture, il  contenuto  minimo  degli
          specifici diritti, anche di natura  risarcitoria,  che  gli
          utenti  possono  esigere  nei  confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
              f) a definire gli  schemi  dei  bandi  delle  gare  per
          l'assegnazione dei servizi  di  trasporto  in  esclusiva  e
          delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
          gare  e  a  stabilire  i  criteri  per  la   nomina   delle
          commissioni aggiudicatrici; con  riferimento  al  trasporto
          ferroviario  regionale,  l'Autorita'   verifica   che   nei
          relativi  bandi   di   gara   non   sussistano   condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio; 
              g) con particolare riferimento al settore autostradale,
          a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
              h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
          a  svolgere  ai  sensi  degli  articoli  da  71  a  81  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni  di
          Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
          predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione  della
          direttiva  2009/12/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
              i)    con    particolare    riferimento     all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
              l) l'Autorita',  in  caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
              m) con particolare  riferimento  al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
              1) l'incremento del numero delle licenze  ove  ritenuto
          necessario anche in  base  alle  analisi  effettuate  dalla
          Autorita' per  confronto  nell'ambito  di  realta'  europee
          comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
          anche ambientali, in relazione a  comprovate  ed  oggettive
          esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche  demografiche
          e   territoriali,   bandendo   concorsi   straordinari   in
          conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
          deroga ove la programmazione  numerica  manchi  o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
          15 gennaio  1992,  n.  21,  fissando,  in  caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
              2) consentire ai titolari di  licenza  d'intesa  con  i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
              4) migliorare la  qualita'  di  offerta  del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio; 
              b) al  comma  3,  alinea,  sono  soppresse  le  parole:
          «individuata ai sensi del medesimo comma»; 
              c) al comma 4, dopo il primo periodo,  e'  inserito  il
          seguente: «Tutte le amministrazioni  pubbliche,  statali  e
          regionali,  nonche'  gli   enti   strumentali   che   hanno
          competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
          infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le
          delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra
          operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle
          infrastrutture, con facolta'  da  parte  dell'Autorita'  di
          fornire segnalazioni e pareri circa la  congruenza  con  la
          regolazione economica»; 
              d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
          «individuata ai sensi del comma 2»; 
              e) al comma 6: 
                  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a)    agli    oneri     derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel
          limite massimo di 5 milioni di euro, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica»; 
                  2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
                  3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
              «b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
          della legge 14 novembre 1995, n.  481,  in  sede  di  prima
          attuazione del presente articolo, l'Autorita'  provvede  al
          reclutamento del personale di ruolo, nella  misura  massima
          del  50  per  cento  dei  posti  disponibili  nella  pianta
          organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
          risorse   disponibili,    mediante    apposita    selezione
          nell'ambito   del   personale   dipendente   da   pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione»; 
                f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
              «6-bis.  Nelle  more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica». 
              2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art.  2,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis. E' consentito ai  comuni  di  prevedere  che  i
          titolari di licenza per il servizio taxi  possano  svolgere
          servizi integrativi quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o
          mediante altre forme di organizzazione del servizio»; 
                b) all'art. 5-bis, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis.  Per  il  servizio  di   taxi   e'   consentito
          l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio
          dei comuni che hanno rilasciato la licenza  sulla  base  di
          accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»; 
                c)  all'art.  10,  il  comma  1  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. I titolari di licenza per l'esercizio del  servizio
          di taxi possono essere sostituiti alla  guida,  nell'ambito
          orario  del  turno  integrativo  o  nell'orario  del  turno
          assegnato,   da   chiunque    abbia    i    requisiti    di
          professionalita'  e  moralita'  richiesti  dalla  normativa
          vigente». 
              3. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2: 
              1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale
          ed»; 
              2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla
          competente  Autorita'  di  regolazione,   alla   quale   e'
          demandata la loro successiva approvazione»; 
              3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
              «f)   vigilanza   sull'attuazione,   da    parte    dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime»; 
                b) al comma 3: 
              1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: «, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 2,
          comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto  legislativo
          26 febbraio 1994, n. 143»; 
              2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
              «d-bis)  approvare  i  progetti  relativi   ai   lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita'».". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              - La  direttiva  90/314/CEE  (Direttiva  del  Consiglio
          concernente i viaggi,  le  vacanze  ed  i  circuiti  "tutto
          compreso".) e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n.
          158.