Art. 4 Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni 1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione. 3. L'Autorita' determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione: a) della gravita' della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo gia' previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalita' ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio. 6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.
Note all'art. 4: - Le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, gia' citata nelle note alle premesse, cosi' recitano: "Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I - Principi generali Art. 1 (Principio di legalita') Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere) Art. 3 (Elemento soggettivo) Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita') Art. 5 (Concorso di persone) Art. 6 (Solidarieta') Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) Art. 9 (Principio di specialita') Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) Art. 12 (Ambito di applicazione) Sezione II - Applicazione Art. 13 (Atti di accertamento) Art. 14 (Contestazione e notificazione) Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni) Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) Art. 17 (Obbligo del rapporto) Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) Art. 19 (Sequestro) Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione) Art. 23 (Giudizio di opposizione) Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato) Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale) Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) Art. 27 (Esecuzione forzata) Art. 28 (Prescrizione) Art. 29 (Devoluzione dei proventi) Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale) (Omissis).". - Il testo del comma 4, dell'art. 5, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103, cosi' recita: «Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni). - (Omissis). 4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Organismo di controllo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio. (Omissis).». - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni). - (Omissis). 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.».