Art. 3 Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi 1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni: a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene; b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo; c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto. 2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro. 3. L'indicazione dei pagamenti e' effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attivita' ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualita' delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo. 4. I pagamenti effettuati dalle societa' in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entita' possono non essere indicati a livello di progetto. 5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantita' e' effettuata quando risulti opportuna per finalita' di chiarezza.