Art. 3 
 
                     Settori di specializzazione 
 
  1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non  piu'
di due dei seguenti settori di specializzazione: 
  a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; 
  b) diritto agrario; 
  c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio; 
  d) diritto dell'ambiente; 
  e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali; 
  f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; 
  g) diritto successorio; 
  h) diritto dell'esecuzione forzata; 
  i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; 
  l) diritto bancario e finanziario; 
  m) diritto tributario, fiscale e doganale; 
  n) diritto della navigazione e dei trasporti; 
  o)   diritto   del   lavoro,   sindacale,   della   previdenza    e
dell'assistenza sociale; 
  p) diritto dell'Unione europea; 
  q) diritto internazionale; 
  r) diritto penale; 
  s) diritto amministrativo; 
  t) diritto dell'informatica.