Art. 4 
 
          Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni 
 
  1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui  all'articolo  3
puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del  Ministro  della
giustizia, adottato con le forme di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il comma 3, dell'art. 1, della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247 si vedano le note alle premesse.