Art. 11 
 
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
  lavoro a livello regionale e delle Province Autonome 
 
  1. Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenziali  di  prestazioni
attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione  amministrativa,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  stipula,  con  ogni
regione  e  con  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi  in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia  autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi: 
    a) attribuzione delle funzioni e dei  compiti  amministrativi  in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e  alle  province
autonome, che garantiscono  l'esistenza  e  funzionalita'  di  uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego; 
    b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di  misure
di attivazione dei beneficiari di  ammortizzatori  sociali  residenti
nel territorio della regione o provincia  autonoma,  ai  sensi  degli
articoli 21 e 22; 
    c) disponibilita' di servizi e  misure  di  politica  attiva  del
lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italiano,  a  prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza; 
    d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti: 
      1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla  legge
n. 68 del 1999; 
      2. avviamento a selezione nei casi  previsti  dall'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    e)  possibilita'  di  attribuire  all'ANPAL,  sulla  base   della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d). 
  2. Alle regioni e province autonome restano  inoltre  assegnate  le
competenze in materia  di  programmazione  di  politiche  attive  del
lavoro, e in particolare: 
    a) identificazione della strategia regionale  per  l'occupazione,
in  coerenza  con  gli   indirizzi   generali   definiti   ai   sensi
dell'articolo 2 del presente decreto; 
    b) accreditamento  degli  enti  di  formazione,  nell'ambito  dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4. 
  3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di  accesso  alle  persone  in  cerca  di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego. 
  4. In via transitoria le convenzioni di  cui  al  comma  1  possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli  obblighi  in  materia  di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              Si riporta l'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,
          n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro): 
              "Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli  enti
          pubblici. 
              1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale, e quelli che svolgono attivita' in  una  o  piu'
          regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
          effettuano le assunzioni dei lavoratori da  inquadrare  nei
          livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
          il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
          dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli
          iscritti nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle  di
          mobilita', che abbiano  la  professionalita'  eventualmente
          richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego.  Essi  sono  avviati  numericamente  alla  sezione
          secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti. 
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento  nella  graduatoria
          nella nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato. 
              3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla  base  delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 4. 
              4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale. 
              5. Le Amministrazioni centrali dello  Stato,  gli  enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste. 
              6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  hanno
          valore di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione
          delle regioni a statuto ordinario. 
              8. Sono escluse dalla disciplina del presente  articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati. 
              9.".