Art. 13 
 
 
       Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 
 
  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del
nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei
servizi per il lavoro: 
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92; 
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; 
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3; 
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui
all'articolo 15 del presente decreto. 
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalita'   di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro. 
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le
attivita' di rispettiva competenza. 
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le
esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196. 
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in
uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati
individuali e dei relativi risultati statistici. 
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato
nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi
strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di
programmazione approvati dalla Commissione Europea. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta l'articolo  4,  comma  35,  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro 
              (Omissis). 
              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
          disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  una  banca  dati
          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
          ammortizzatori   sociali,   con   indicazione   dei    dati
          anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui
          beneficiano.". 
              Si riporta l'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
          dicembre  2002,  n.  297   (Disposizioni   modificative   e
          correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme
          per agevolare l'incontro tra domanda e offerta  di  lavoro,
          in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera  a)  della
          L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del  decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente: 
              "Art. 4-bis. (Modalita'  di  assunzione  e  adempimenti
          successivi). 
              1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, procedono  all'assunzione  diretta  di  tutti  i
          lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto  di  lavoro,
          salvo   l'obbligo   di   assunzione    mediante    concorso
          eventualmente previsto dagli statuti  degli  enti  pubblici
          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste
          per l'assunzione di lavoratori non  comunitari  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
          per l'assunzione di  lavoratori  italiani  da  impiegare  o
          trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge  31  luglio
          1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68. 
              2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro  privati
          e gli enti pubblici economici sono tenuti a  consegnare  ai
          lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
          di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  le
          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale. 
              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo alla data di assunzione, al servizio  competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione  dei
          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese
          precedente. 
              5. I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti  pubblici
          economici e le pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di
          competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
          rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
          rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro  cinque
          giorni, al servizio competente nel cui ambito  territoriale
          e' ubicata la sede di lavoro  le  seguenti  variazioni  del
          rapporto di lavoro: 
              a) proroga del termine inizialmente fissato; 
              b)  trasformazione  da  tempo   determinato   a   tempo
          indeterminato; 
              c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
              d)  trasformazione  da  contratto  di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
          contratto a tempo indeterminato. 
              6. Le comunicazioni di cui al  presente  articolo  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  Direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per  le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
          altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 
              7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e  l'omogeneita'
          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le
          comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle
          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,   nonche'   le
          modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di  cui  al
          comma 6 da parte dei servizi competenti sono  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
              8. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
          9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e
          del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
          264, per il tramite dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1
          della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed  alla
          amministrazione  del  personale  dipendente   del   settore
          agricolo, ovvero delle associazioni 
              sindacali  dei  datori  di  lavoro  alle   quali   essi
          aderiscono o  conferiscono  mandato.  I  datori  di  lavoro
          privati e gli  enti  pubblici  economici,  con  riferimento
          all'assolvimento dei predetti obblighi,  possono  avvalersi
          della facolta' di cui all'articolo 5,  primo  comma,  della
          legge 11 gennaio 1979, n. 12,  anche  nei  confronti  delle
          medesime associazioni sindacali che provvedono alla  tenuta
          dei documenti con personale in possesso  dei  requisiti  di
          cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge  n.  12
          del 1979.". 
              2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
          n. 510,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          novembre 1996,  n.  608,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche di socio lavoratore di  cooperativa,  i
          datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e  le
          pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare  comunicazione
          contestuale  al  servizio   competente   nel   cui   ambito
          territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro,  dei  dati
          anagrafici del lavoratore, della data di assunzione,  della
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,   della   tipologia   contrattuale,    della
          qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
          normativo. Le comunicazioni possono  essere  effettuate  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica  ai
          tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo
          di esperienza lavorativa ad essi assimilata.  Nel  caso  in
          cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo,
          nelle ore serali o notturne, ovvero in caso  di  emergenza,
          la comunicazione di  cui  al  presente  comma  deve  essere
          effettuata entro il primo giorno utile successivo.". 
              3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.  264,
          il primo comma e' sostituito dal  seguente:  "I  datori  di
          lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione  dei
          rapporti di  lavoro,  entro  i  cinque  giorni  successivi,
          quando trattasi di rapporti a  tempo  indeterminato  ovvero
          nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data  diversa
          da quella comunicata all'atto dell'assunzione.". 
              4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29  aprile
          1949, n. 264, le parole: "un anno"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "sei mesi".". 
              Si riporta l'articolo 1-bis del decreto legislativo  21
          aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare  l'incontro
          fra  domanda  ed   offerta   di   lavoro,   in   attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.  17  maggio
          1999, n. 144): 
              "Art. 1-bis. Modelli dei dati  contenuti  nella  scheda
          anagrafica e nella scheda professionale  dei  lavoratori  e
          soppressione di liste di collocamento. 
              1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali  di  concerto  con   il   Ministro   per
          l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con  la  Conferenza
          Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il
          formato di trasmissione ed il  sistema  di  classificazione
          dei dati contenuti nella scheda anagrafica e  nella  scheda
          professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
          dati del sistema informativo lavoro. 
              2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1  si
          utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari  terminologici
          approvati  con  decreti  ministeriali   30   maggio   2001,
          pubblicati, rispettivamente, nel supplemento  ordinario  n.
          196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21  luglio  2001,  e
          nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. 
              3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie  e
          speciali, ad eccezione di quelle previste  dall'articolo  1
          del decreto del Presidente della  Repubblica  24  settembre
          1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio  1991,
          n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
              4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e' disciplinato il collocamento della gente  di  mare,
          prevedendo,  in  applicazione  dei  principi  stabiliti  in
          materia dal presente decreto, il  superamento  dell'attuale
          sistema di collocamento obbligatorio.". 
              Si  riporta  l'articolo  4-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 181 del 2000: 
              "Art. 4-bis.  Modalita'  di  assunzione  e  adempimenti
          successivi. 
              1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, procedono  all'assunzione  diretta  di  tutti  i
          lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto  di  lavoro,
          salvo   l'obbligo   di   assunzione    mediante    concorso
          eventualmente previsto dagli statuti  degli  enti  pubblici
          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste
          per l'assunzione di lavoratori non  comunitari  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
          per l'assunzione di  lavoratori  italiani  da  impiegare  o
          trasferire all'estero di cui  al  decreto-legge  31  luglio
          1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68. 
              2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,
          prima dell'inizio della attivita' di lavoro,  i  datori  di
          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
          comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il
          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio
          della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
          di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.  Il  datore
          di  lavoro   pubblico   puo'   assolvere   all'obbligo   di
          informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,
          n. 152, con la consegna al lavoratore, entro  il  ventesimo
          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della
          copia della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro ovvero con la consegna  della  copia  del  contratto
          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il
          personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  le
          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni
          effettuate dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti
          pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
          lavoratori a rischio di esclusione sociale. 
              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono
          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
          successivo alla data di assunzione, al servizio  competente
          nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
          operativa, l'assunzione, la proroga  e  la  cessazione  dei
          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese
          precedente. 
              5. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche  in
          caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di  altra
          esperienza professionale a rapporto di lavoro  subordinato,
          a comunicare, entro cinque giorni, al  servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
          seguenti variazioni del rapporto di lavoro: 
              a) proroga del termine inizialmente fissato; 
              b)  trasformazione  da  tempo   determinato   a   tempo
          indeterminato; 
              c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
              d)  trasformazione  da  contratto  di  apprendistato  a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
          contratto a tempo indeterminato; 
              e-bis) trasferimento del lavoratore; 
              e-ter) distacco del lavoratore; 
              e-quater) modifica della ragione sociale del datore  di
          lavoro; 
              e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa. 
              6.  Le   comunicazioni   di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
          e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. 
              6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di  cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  le  parole:
          «o lo assume per qualsiasi causa alle  proprie  dipendenze»
          sono soppresse. 
              6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui   al   presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma. 
              7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e  l'omogeneita'
          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le
          comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle
          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo,   nonche'   le
          modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di  cui  al
          comma 6 da parte dei servizi competenti sono  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 
              8. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
          e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e  degli
          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla
          gestione ed alla amministrazione del  personale  dipendente
          del settore agricolo, ovvero delle  associazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi   aderiscono   o
          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
          pubblici economici, con  riferimento  all'assolvimento  dei
          predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di  cui
          all'articolo 5, primo comma, della legge 11  gennaio  1979,
          n. 12, anche  nei  confronti  delle  medesime  associazioni
          sindacali che provvedono  alla  tenuta  dei  documenti  con
          personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo  1,
          primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.". 
              Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni  urgenti
          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore previdenziale): 
              "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento. 
              (Omissis). 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente.". 
              Si  riporta  l'articolo  11  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.231: 
              "Art. 11. Assunzione della gente di mare. 
              1. Gli armatori e le societa'  di  armamento  procedono
          all'arruolamento della gente di  mare  mediante  assunzione
          diretta.  Dell'avvenuta  assunzione  sono  tenuti  a   dare
          comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della
          gente di mare  nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica
          l'imbarco. 
              2.  La  comunicazione  di   assunzione   diretta   deve
          contenere: 
              a) le generalita' dell'armatore  e  della  societa'  di
          armamento; 
              b)  il  nome  e  il  numero  della  nave  sulla   quale
          l'arruolato presta servizio; 
              c) le generalita' dell'arruolato  e  la  sua  posizione
          anagrafica; 
              d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo; 
              e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato; 
              f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e
          la durata; 
              g) la forma e la misura della retribuzione; 
              h) il luogo e la data di conclusione del contratto; 
              i) l'indicazione del  contratto  collettivo  di  lavoro
          qualora applicato; 
              l) una dichiarazione del datore di lavoro  che  attesti
          il rispetto di tutte le clausole del CCNL di  categoria  in
          materia di assunzione dei lavoratori. 
              3. L'armatore e la societa' di armamento, inoltre, sono
          tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente
          di mare, nel  cui  ambito  territoriale  si  e'  verificato
          l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione  del  rapporto
          di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato. 
              4. Restano  ferme  tutte  le  norme  del  codice  della
          navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia
          di procedure di arruolamento e di stipula del contratto  di
          lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  vengono
          definiti le modalita' di comunicazione dei dati di  cui  ai
          commi 2 e 3 agli altri uffici interessati. 
              6. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
          contratti  collettivi  nazionali  del   settore   marittimo
          possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate
          dagli armatori e dalle societa' di armamento, comunque  non
          superiore al 12 per  cento,  sia  riservata  ai  lavoratori
          svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  k),
          del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,   n.   276,
          stabilendo  i  requisiti  di  accesso,  le  percentuali  di
          riserva e le modalita' di adempimento. E' preclusa in  ogni
          caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti  i
          requisiti previsti dalle leggi e dai  contratti  collettivi
          di  lavoro  per  essere  ammessi  a  prestare  servizio  di
          navigazione.". 
              Si riporta l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
          264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e  di
          assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati): 
              "Art. 21. 
              I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la
          cessazione dei rapporti di lavoro, entro  i  cinque  giorni
          successivi,   quando   trattasi   di   rapporti   a   tempo
          indeterminato ovvero nei casi  in  cui  la  cessazione  sia
          avvenuta in data  diversa  da  quella  comunicata  all'atto
          dell'assunzione.". 
              Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
          (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.