Art. 15 
 
Albo  nazionale  degli  enti  accreditati  a  svolgere  attivita'  di
  formazione professionale e  sistema  informativo  della  formazione
  professionale 
 
  1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli  enti
di  formazione  accreditati  dalle  regioni  e   province   autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati  da  parte  delle
regioni e province  autonome  e  realizza,  in  cooperazione  con  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'   e   della   Ricerca,   l'ISFOL    ed    i    fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione  professionale,  ove  siano  registrati  i  percorsi
formativi svolti dai soggetti  residenti  in  Italia,  finanziati  in
tutto o in parte con risorse pubbliche. 
  2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma  1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli  standard  di  conferimento  dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano. 
  3.  Le  informazioni  contenute  nel  sistema   informativo   della
formazione professionale sono messe a disposizione  delle  regioni  e
province autonome. 
  4. Le disposizioni della legislazione vigente  che  si  riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  n.  276
del 2003, sono da intendersi riferite al  fascicolo  elettronico  del
lavoratore di cui al presente articolo. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si  vedano  le  note
          all'articolo 34.