Art. 16 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. L'ANPAL svolge attivita' di  monitoraggio  e  valutazione  sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o  privati  accreditati  a
svolgere tali funzioni, utilizzando il  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13. 
  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL  mette  a  disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera  base  dati  di
cui all'articolo 13. 
  3. L'ANPAL assicura, con cadenza  almeno  annuale,  rapporti  sullo
stato  di  attuazione  delle  singole   misure.   Dagli   esiti   del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2  sono  desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni  delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del  quadro  macroeconomico,  degli   andamenti   produttivi,   delle
dinamiche del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
sociali. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  la  valutazione  indipendente  delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza  banche  dati  informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.