Art. 2 
 
 
    Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: 
    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro; 
    b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale. 
  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono,  altresi',  essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupati  che  non  siano
beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddito  collegate  allo
stato  di  disoccupazione,  nonche'  i  tempi  e  le   modalita'   di
definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeguamento  da  parte
delle regioni e province autonome.