Art. 6 
 
 
  Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il consiglio di vigilanza; 
    d) il collegio dei revisori. 
  2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata  esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni  del
mercato del lavoro, e' nominato  per  un  triennio  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  Il  trattamento  economico  del  presidente   e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e  da
due membri, nominati per tre anni  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri,  uno  su  proposta  della  Conferenza  delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di  amministrazione
sono   scelti   tra   personalita'   di   comprovata   esperienza   e
professionalita' nel campo delle politiche e  delle  istituzioni  del
mercato  del  lavoro  e  cessano  dalle  funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il  trattamento
economico dei  consiglieri  di  amministrazione  e'  determinato  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri  scelti  tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel  campo  delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e  nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I  membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso  di  esso  in  sostituzione  di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.  I  membri  del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato  e  hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge  al  proprio
interno il presidente. 
  5. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio  sono  scelti  tra  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di  cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita'  in  materia  di  controllo  e
contabilita'  pubblica.  Ai  componenti  del  collegio  dei  revisori
compete,  per  lo  svolgimento  della  loro  attivita',  un  compenso
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. All'onere per gli organi dell'ANPAL  si  fa  fronte  mediante  i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo  10,
comma 1. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art.1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del
          d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico  (Art.
          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,  come  sostituiti
          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998) 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.