Art. 8 
 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui  all'articolo  3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita'  nelle  materie  di  competenza  dell'ANPAL  ed   e'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,  se  dipendente   delle
amministrazioni   pubbliche,   previo   collocamento   fuori   ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo  un
numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.
Conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  21   del   decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  il  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi,  accertato  attraverso  le  risultanze  del   sistema   di
valutazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,  ovvero
l'inosservanza   delle   direttive   impartite   dal   consiglio   di
amministrazione comportano, previa  contestazione  e  ferma  restando
l'eventuale  responsabilita'  disciplinare  secondo   la   disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico. 
  2.  Il  direttore  generale  predispone   il   bilancio,   coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e  dei  servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere  alle
sedute del consiglio  di  amministrazione  su  invito  dello  stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei  dirigenti,  ed  esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente  e  dal  consiglio  di
amministrazione. 
  3. Il direttore generale resta in carica  per  un  periodo  di  tre
anni, rinnovabile per una sola volta. 
 
          Note all'art. 8: 
              Per il testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del  2001,  si  vedano  le  note
          all'articolo 6. 
              Per  il  testo  dell'articolo  3  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
          6. 
              Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001: 
              "Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21,  commi
          1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  14
          del d.lgs n.  80  del  1998  e  successivamente  modificati
          dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998) 
              1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato
          attraverso le risultanze del sistema di valutazione di  cui
          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione
          della produttivita' del lavoro pubblico e di  efficienza  e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.". 
              Il testo del citato decreto legislativo n. 150 del 2009
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254. 
              Il testo della legge 4 marzo 2009,  n.  15  (Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e  alla  Corte  dei  conti),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.