Art. 10 
 
 
                      Modifica dell'articolo 13 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento  UE  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: 
  a) nella misura del 70 per cento della retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
  b) nella misura del 35 per cento della retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e
il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 
  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e'  altresi'  concesso,  nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile
ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in
caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo
determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la
durata del contratto. 
  1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1  e  1-bis  e'  corrisposto  al
datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  denunce  contributive
mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa,
attraverso apposita procedura  telematica,  all'INPS,  che  provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  pari  all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  e'  assegnato  un
termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del
contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo.  Entro  il  termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza delle risorse  a  disposizione  determinate  ai
sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutata  anche  su  base
pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'INPS  non
prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) al comma 3 le parole «hanno  proceduto  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «procedono  all'assunzione  di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le  modalita'  di  cui  al
comma 1-ter»; 
  d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni  e
le province autonome proporzionalmente alle  richieste  presentate  e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e i  criteri  definiti  nel
decreto di cui al comma 5» sono soppresse; 
  e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «A
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e  nei  limiti
del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere  finanziate
sperimentazioni  di   inclusione   lavorativa   delle   persone   con
disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; 
  f) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a
decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con  il
medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al  presente
comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse  che
affluiscono al Fondo  di  cui  al  comma  4  per  il  versamento  dei
contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»; 
  g) i commi 8 e 9 sono abrogati. 
  1. L'incentivo di cui ai commi 1 e  1-bis  dell'articolo  13  della
legge n. 68 del 1999,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta l'articolo 13 della citata legge n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 13. Incentivi alle assunzioni 
              1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE  n.
          651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di
          lavoro e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di
          trentasei mesi: 
              a) nella misura del 70  per  cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
          dalla prima  alla  terza  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni; 
              b) nella misura del 35  per  cento  della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato, che  abbia  una  riduzione  della  capacita'
          lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
          minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta  categoria  di
          cui alle tabelle citate nella lettera a). 
              1-bis. L'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          concesso, nella misura del 70 per cento della  retribuzione
          mensile lorda imponibile ai fini  previdenziali,  per  ogni
          lavoratore con  disabilita'  intellettiva  e  psichica  che
          comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
          al 45 per cento, per un periodo di  60  mesi,  in  caso  di
          assunzione a tempo indeterminato o di  assunzione  a  tempo
          determinato di durata non inferiore a  dodici  mesi  e  per
          tutta la durata del contratto. 
              1-ter. L'incentivo  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
          corrisposto al datore di lavoro mediante  conguaglio  nelle
          denunce contributive mensili. La domanda per  la  fruizione
          dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita  procedura
          telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni,  a
          fornire una specifica comunicazione  telematica  in  ordine
          alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
          per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
          in favore del richiedente opera una riserva di  somme  pari
          all'ammontare  previsto  dell'incentivo  spettante   e   al
          richiedente e' assegnato un  termine  perentorio  di  sette
          giorni per provvedere alla stipula del contratto di  lavoro
          che da' titolo all'incentivo. Entro il  termine  perentorio
          dei successivi sette giorni lavorativi, il  richiedente  ha
          l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
          predetta  procedura  telematica,  l'avvenuta  stipula   del
          contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di  mancato
          rispetto dei termini perentori di cui  al  terzo  e  quarto
          periodo, il  richiedente  decade  dalla  riserva  di  somme
          operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
          a  disposizione  di   ulteriori   potenziali   beneficiari.
          L'incentivo di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuto
          dall'INPS in base all'ordine cronologico  di  presentazione
          delle domande cui abbia fatto seguito  l'effettiva  stipula
          del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in  caso  di
          insufficienza delle risorse a disposizione  determinate  ai
          sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
          pluriennale con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
          l'INPS  non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet  istituzionale.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio delle minori entrate valutate con  riferimento
          alla durata dell'incentivo, inviando relazioni  trimestrali
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  L'INPS  provvede
          all'attuazione del presente comma  con  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente. 
              2. (Abrogato). 
              3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
          datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
          obblighi della presente legge, procedono all'assunzione  di
          lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita'  di
          cui al comma 1-ter. 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  e'  definito  l'ammontare
          delle risorse del Fondo di  cui  al  comma  4  che  vengono
          trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
          per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
          cui ai  commi  1  e  1-bis.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
          cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al
          presente  comma  e'  aggiornato  annualmente  al  fine   di
          attribuire le risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  al
          comma  4  per  il  versamento   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 5, comma 3-bis. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede       mediante       corrispondente       utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29-quater
          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1997,  n.  30  ,  e
          successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
          nell'esercizio di  competenza  possono  esserlo  in  quelli
          successivi. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. (Abrogato). 
              9.(Abrogato). 
              10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una  verifica
          degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
          una valutazione dell'adeguatezza delle risorse  finanziarie
          ivi previste.". 
              Si riporta l'articolo 33 del Regolamento UE n. 651  del
          2014 (Regolamento della  Commissione  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  (Testo
          rilevante ai fini del SEE): 
              "Art.  33.  Aiuti  all'occupazione  di  lavoratori  con
          disabilita' sotto forma di integrazioni salariali 
              1.  Gli  aiuti  all'occupazione   di   lavoratori   con
          disabilita' sono compatibili  con  il  mercato  interno  ai
          sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato  e  sono
          esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali
          relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilita' e'
          impiegato. 
              3. Nei casi in  cui  l'assunzione  non  rappresenti  un
          aumento  netto  del  numero  di   dipendenti   dell'impresa
          interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti,
          il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito  a
          dimissioni  volontarie,  invalidita',   pensionamento   per
          raggiunti limiti d'eta', riduzione  volontaria  dell'orario
          di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito
          a licenziamenti per riduzione del personale. 
              4. Fatto salvo il  caso  di  licenziamento  per  giusta
          causa,  ai  lavoratori  con  disabilita'  e'  garantita  la
          continuita' dell'impiego per un periodo minimo  compatibile
          con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in
          materia di contratti  di  lavoro  che  sono  giuridicamente
          vincolanti per l'impresa. 
              5. L'intensita' di aiuto non supera il  75%  dei  costi
          ammissibili.". 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, e  successive  modificazioni  (Testo
          unico delle norme in materia di  pensioni  di  guerra),  e'
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.