Art. 11 
 
 
                      Modifica dell'articolo 14 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati  dai  datori  di
lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non
versati al Fondo di cui all'articolo 13»; 
  b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) contributi per il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli  in  favore  dei
lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro  o  la
rimozione delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei  luoghi
di lavoro.». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta l'articolo 14 della citata legge n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  14.  Fondo  regionale  per   l'occupazione   dei
          disabili 
              1. Le  regioni  istituiscono  il  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, di seguito denominato  «Fondo»,
          da destinare al finanziamento dei  programmi  regionali  di
          inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 
              2.  Le  modalita'  di  funzionamento   e   gli   organi
          amministrativi  del  Fondo  sono  determinati   con   legge
          regionale,  in   modo   tale   che   sia   assicurata   una
          rappresentanza paritetica dei  lavoratori,  dei  datori  di
          lavoro e dei disabili. 
              3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti  dalla
          irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste  dalla
          presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
          ai sensi della presente leggenon versati al  Fondo  di  cui
          all'articolo 13, nonche' il contributo di fondazioni,  enti
          di natura privata e soggetti comunque interessati. 
              4. Il Fondo eroga: 
              a) contributi agli enti indicati nella presente  legge,
          che   svolgano   attivita'   rivolta    al    sostegno    e
          all'integrazione lavorativa dei disabili; 
              b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle
          spese necessarie all'adozione di accomodamenti  ragionevoli
          in favore dei  lavoratori  con  riduzione  della  capacita'
          lavorativa   superiore   al   50   per    cento,    incluso
          l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la  rimozione
          delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
          modo   l'integrazione   lavorativa   della   persona    con
          disabilita',  nonche'   per   istituire   il   responsabile
          dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; 
              c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita'
          della presente legge.".