Art. 13 
 
 
           Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113 
 
  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) il comma 1 e' abrogato; 
  2) al comma 3, primo periodo, le  parole  «All'albo  professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui  all'articolo  6,
comma 7, della presente legge»; 
  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole  «all'albo»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»; 
  4) al comma 4 le parole «all'albo  professionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6,  comma  7,  della
presente legge» e le  parole  «da  inoltrare  tramite  il  competente
ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse; 
    b) all'articolo 2: 
  1) al  comma  1  le  parole:  «Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo
professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse; 
  2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione  all'albo  professionale
nazionale e» sono soppresse; 
    c) all'articolo 3: 
  1)  al  comma  2  le  parole:  «all'albo   professionale   di   cui
all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»; 
  2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco  di  cui
all'articolo 6, comma 7, della presente legge». 
    d) all'articolo 6: 
  1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del  lavoro  e
della  massima  occupazione»,  «ufficio  provinciale   del   lavoro»,
«ufficio provinciale», «ufficio del  lavoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «servizio competente»; 
  2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I  privi  della  vista,  abilitati  secondo  le  norme  di  cui
all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale  si
trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso
dell'abilitazione e la condizione di privo  della  vista  e  rilascia
apposita  certificazione.  L'interessato  puo'  comunque   iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»; 
      3)  al  comma  8  le  parole  «all'albo   professionale»   sono
sostituite dalle seguenti «nell'elenco»; 
  2. I privi della vista iscritti in  piu'  di  un  elenco,  oltre  a
quello tenuto dal servizio competente  nel  cui  ambito  territoriale
hanno  la  residenza,  scelgono   l'elenco   presso   cui   mantenere
l'iscrizione  entro  trentasei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta l'articolo 1 della legge 29 marzo  1985,  n.
          113 (Aggiornamento della  disciplina  del  collocamento  al
          lavoro e del  rapporto  di  lavoro  dei  centralinisti  non
          vedenti), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1. Albo professionale 
              1. (Abrogato). 
              2. Si intendono  privi  della  vista  coloro  che  sono
          colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo  visivo
          non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con
          correzione di lenti. 
              3. Nell'elenco di cui all'articolo 6,  comma  7,  della
          presente  legge  vengono  iscritti  i  privi  della  vista,
          abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo
          le norme previste dal successivo articolo  2.  L'iscrizione
          nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei  seguenti
          documenti: 
              a) diploma di centralinista telefonico; 
              b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale
          del luogo di residenza del non vedente o del luogo  in  cui
          si svolge il corso  di  formazione  professionale,  da  cui
          risulti che il richiedente e' privo della vista  o  dispone
          di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
          gli occhi, anche con correzione di lenti, e che  e'  esente
          da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento
          della funzione di centralinista telefonico. 
              4. In deroga a quanto previsto nel comma  precedente  i
          privi della vista possono essere  iscritti  nell'elenco  di
          cui all'articolo  6,  comma  7,  della  presente  legge  su
          presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati
          il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed
          una dichiarazione del datore di lavoro da cui  risulti  che
          il lavoratore svolge mansioni di  centralinista  da  almeno
          sei mesi. 
              Si riporta l'articolo 2 della citata legge, n. 113  del
          1985, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista. 
              1. Sono considerati abilitati i privi  della  vista  in
          possesso   del   diploma   di   centralinista   telefonico,
          rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi. 
              2.  I  privi  della   vista   che   frequentano   corsi
          professionali   per   centralinisti   telefonici    ciechi,
          istituiti secondo  la  disciplina  di  cui  alla  legge  21
          dicembre   1978,   n.   845,   conseguono    l'abilitazione
          professionale, ai  fini  di  cui  al  comma  precedente,  a
          seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui  al
          successivo settimo comma. 
              3. I corsi professionali di cui al comma precedente non
          possono avere durata inferiore ad un  anno  scolastico  per
          coloro  che  siano  in  possesso  di  diploma   di   scuola
          secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di
          eta' e a due anni per  coloro  che  siano  in  possesso  di
          licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi
          anche i non vedenti in possesso di licenza elementare. 
              4. Le  regioni,  nell'ambito  dei  piani  regionali  di
          istruzione  professionale,   stabiliscono   gli   specifici
          programmi  dei  corsi  per  centralinisti  telefonici   non
          vedenti. 
              5. Gli esami  di  abilitazione  di  cui  al  precedente
          secondo comma si svolgeranno secondo i programmi  stabiliti
          dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi
          di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico  nel
          settore della telefonia. 
              7.  Con  provvedimento   del   direttore   dell'ufficio
          regionale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione   e'
          istituita  la  commissione   regionale   per   l'esame   di
          abilitazione  dei  centralinisti  telefonici  privi   della
          vista. 
              8. La commissione e' composta da: 
              il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e  della
          massima occupazione o un funzionario  dell'ufficio  da  lui
          delegato, che la presiede; 
              un membro designato dal Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni, esperto in telefonia; 
              un  membro  designato  dal  Ministero  della   pubblica
          istruzione e scelto tra  esperti  in  scrittura  e  lettera
          Braille; 
              un funzionario dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
          telefonici, esperto in telefonia; 
              un funzionario della Societa' italiana per  l'esercizio
          telefonico - SIP, esperto in telefonia; 
              un membro designato dalla regione e scelto tra  esperti
          in scrittura e lettura Braille. 
              9. I  compiti  di  segreteria  sono  esercitati  da  un
          impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio
          regionale del lavoro. 
              10. Per ogni componente della commissione  e'  nominato
          un supplente. 
              11. Le commissioni durano  in  carica  cinque  anni  ed
          iniziano ad esercitare le proprie  funzioni  trascorsi  sei
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
              12.  Le  domande  per  l'esame  di  abilitazione   sono
          presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione. 
              13. In  attesa  della  costituzione  delle  commissioni
          regionali di cui al settimo comma  del  presente  articolo,
          l'esame  di  abilitazione  viene   effettuato   presso   la
          commissione di cui all' articolo 2 della  legge  14  luglio
          1957, n. 594, la  quale  cessa  di  esercitare  le  proprie
          funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, ovvero presso altra  commissione  regionale
          designata dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.". 
              Si riporta l'articolo 3 della citata legge, n. 113  del
          1985, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro. 
              1. I centralinisti telefonici in relazione ai quali  si
          applicano le disposizioni della presente legge sono  quelli
          per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno  o
          piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di  uno  o
          piu' posti-operatore. 
              2. Anche in  deroga  a  disposizioni  che  limitino  le
          assunzioni, i datori di  lavoro  pubblici  sono  tenuti  ad
          assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento  dotati  di
          centralino  telefonico,  un  privo  della  vista   iscritto
          nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della  presente
          legge. 
              3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad  assumere,
          per ogni centralino  telefonico  con  almeno  cinque  linee
          urbane, un privo della vista iscritto  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 6, comma 7, della presente legge. 
              4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso
          datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto
          di lavoro, il 51  per  cento  dei  posti  e'  riservato  ai
          centralinisti telefonici privi della vista. 
              5. Con provvedimenti del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro
          pubblici ai cui centralini telefonici i privi  della  vista
          non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura
          inferiore a quella indicata nel comma precedente. 
              6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui  al
          precedente comma, gli obblighi della presente legge non  si
          applicano a: 
              a) le centrali ed i centralini dell'Azienda  telefonica
          di  Stato  destinati  alla  esclusiva   ed   indiscriminata
          fornitura al pubblico di un servizio telefonico  immediato,
          continuativo ed incondizionato; 
              b) i centralini destinati ai servizi di polizia,  della
          protezione civile e della difesa nazionale. 
              7. L'esclusione di cui al precedente comma si  applica,
          con gli stessi limiti stabiliti per  l'Azienda,  telefonica
          di Stato, anche alle societa'  private  concessionarie  dei
          servizi telefonici. 
              8. I datori di lavoro pubblici e privati che,  in  base
          agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad
          assumere un numero di centralinisti non  vedenti  superiore
          rispetto a quello previsto dalla  legislazione  precedente,
          hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un
          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
              Si riporta l'articolo 6 della citata legge, n. 113  del
          1985, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 6. Modalita' per il collocamento 
              1. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  sorge
          l'obbligo di  assumere  i  centralinisti  telefonici  privi
          della  vista,  i  datori  di  lavoro   privati   presentano
          richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti
          presso il servizio competente. 
              2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui
          al comma  precedente,  il  servizio  competente  invita  il
          datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni.  Qualora
          questi non provveda, l'ufficio procede  all'avviamento  del
          centralinista telefonico in base alla  graduatoria  formata
          con i criteri stabiliti dalla commissione  provinciale  per
          il collocamento. 
              3. E' ammesso il passaggio  diretto  del  centralinista
          non  vedente  dall'azienda  nella  quale  e'  occupato   ad
          un'altra, previo nulla osta del competente servizio. 
              4. I datori di lavoro pubblici  assumono  per  concorso
          riservato ai soli non  vedenti  o  con  richiesta  numerica
          presentata al  servizio  competente.  I  centralinisti  non
          vedenti  hanno  diritto  all'assunzione  se  posseggono   i
          requisiti richiesti per  le  assunzioni  dagli  ordinamenti
          delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il  limite
          di eta' ed il titolo di studio. 
              5. Qualora i datori  di  lavoro  pubblici  non  abbiano
          provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in  cui
          sorge  l'obbligo,  il  servizio  competente  li  invita   a
          provvedere.  Trascorso  un  mese  il  servizio   competente
          procede all'avviamento d'ufficio. 
              6. La graduatoria dei  centralinisti  telefonici  privi
          della vista e l'elenco dei posti disponibili  sono  esposti
          al pubblico presso il servizio competente. 
              7. I privi della vista, abilitati secondo le  norme  di
          cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono
          nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui
          ambito territoriale si trova la loro residenza. Il servizio
          verifica il possesso dell'abilitazione e la  condizione  di
          privo  della  vista  e  rilascia  apposita  certificazione.
          L'interessato puo' comunque iscriversi  nell'elenco  di  un
          unico altro servizio nel territorio dello Stato. 
              8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco  hanno
          diritto all'avviamento al lavoro ai  sensi  della  presente
          legge fino al compimento del 55° anno di eta'.".