Art. 3 
 
 
      Modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. L'articolo 3, comma 2, della legge  12  marzo  1999,  n.  68  e'
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017. 
  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo  1999,  n.  68  le
parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge  solo  in  caso  di
nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta l'articolo 3 della citata legge  n.  68  del
          1999, con modificazioni recate dal  presente  decreto,  che
          avranno effetto dal 1° gennaio 2017: 
              "Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva. 
              1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
              a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
          piu' di 50 dipendenti; 
              b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
              c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. (Abrogato). 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
              4. Per i servizi di polizia, della  protezione  civile,
          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi
          amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3 della legge  23  luglio  1991,  n.  223  ,  e  successive
          modificazioni, ovvero dall' articolo 1 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; gli obblighi sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686 , e successive modificazioni, nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113 , e della  legge  11  gennaio  1994,  n.
          29.".