Art. 5 
 
 
                      Modifica dell'articolo 5 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I datori di lavoro privati e gli  enti  pubblici  economici
che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  che  comportano  il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60
per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dall'obbligo  di  cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni
giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilita'   non
occupato.»; 
    c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente: 
  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una  unita'
produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a
compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'articolo  9,  comma
6.». 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabilite le modalita'  di  versamento  dei
contributi di cui al comma 1, lettera b). 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta l'articolo 5 della citata legge  n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5.  Esclusioni,  esoneri  parziali  e  contributi
          esonerativi. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data  di
          cui  all'articolo  23,  comma  1,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema  di  decreto,  e  la  Conferenza   unificata,   sono
          individuate le mansioni  che,  in  relazione  all'attivita'
          svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche  e   dagli   enti
          pubblici non economici,  non  consentono  l'occupazione  di
          lavoratori disabili o la consentono in misura  ridotta.  Il
          predetto  decreto  determina  altresi'  la   misura   della
          eventuale riduzione. 
              2. I datori di lavoro pubblici e  privati  che  operano
          nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non
          sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante  e
          navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui  all'articolo
          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento
          previdenziale dei lavoratori e'  considerato  personale  di
          cantiere anche quello direttamente  operante  nei  montaggi
          industriali o  impiantistici  e  nelle  relative  opere  di
          manutenzione svolte in cantiere. Sono altresi' esentati dal
          predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati  del
          solo  settore  degli  impianti  a  fune,  in  relazione  al
          personale  direttamente  adibito  alle  aree  operative  di
          esercizio e regolarita' dell'attivita'  di  trasporto.  Per
          consentire  al  comparto  dell'autotrasporto  nazionale  di
          evolvere  verso  modalita'  di  servizio  piu'  evolute   e
          competitive e per favorire un maggiore grado  di  sicurezza
          nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma  1
          dell' articolo 1 della legge 23 dicembre 1997,  n.  454,  i
          datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
          dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne  il
          personale viaggiante, all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3. 
              3. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita', non possono occupare  l'intera  percentuale  dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione  che  versino
          al Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui
          all'articolo 14  un  contributo  esonerativo  per  ciascuna
          unita' non assunta, nella misura di  euro  30,64  per  ogni
          giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  disabile  non
          occupato. 
              3-bis. I datori di lavoro privati e gli  enti  pubblici
          economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che
          comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL
          pari o superiore al 60 per  mille  possono  autocertificare
          l'esonero dall'obbligo di cui  all'articolo  3  per  quanto
          concerne i medesimi addetti e  sono  tenuti  a  versare  al
          Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
          all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro
          per ogni  giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con
          disabilita' non occupato. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale,  da  emanare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di cui all'articolo  23,  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata  e  sentite  altresi'  le  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che esprimono il  loro
          parere  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   1,   sono
          disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri  parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' per la loro  concessione,  che  avviene  solo  in
          presenza di adeguata motivazione. 
              5.  In  caso  di  omissione  totale  o   parziale   del
          versamento dei contributi di cui al presente  articolo,  la
          somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo  di  sanzione
          amministrativa, dal 5 per cento al 24  per  cento  su  base
          annua. La riscossione e'  disciplinata  secondo  i  criteri
          previsti al comma 7. 
              6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione  di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la Conferenza unificata. 
              7. Le regioni, entro centoventi giorni  dalla  data  di
          cui all'articolo 23, comma 1, determinano i  criteri  e  le
          modalita' relativi al  pagamento,  alla  riscossione  e  al
          versamento,  al  Fondo  regionale  per  l'occupazione   dei
          disabili di cui all'articolo 14,  delle  somme  di  cui  al
          presente articolo. 
              8. Gli obblighi di cui agli  articoli  3  e  18  devono
          essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
          degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
          occupano personale in diverse unita' produttive e i  datori
          di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
          sensi  dell'  articolo  31  del  decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n.  276  possono  assumere  in  una  unita'
          produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di
          ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede  in
          Italia,  un  numero  di  lavoratori   aventi   diritto   al
          collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando
          in via automatica le eccedenze a compenso del minor  numero
          di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle
          altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. 
              8-bis. I datori di  lavoro  privati  che  si  avvalgono
          della facolta'  di  cui  al  comma  8  trasmettono  in  via
          telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
          in cui insistono le unita' produttive della stessa  azienda
          e le sedi delle diverse imprese  del  gruppo  di  cui  all'
          articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale
          risulta  l'adempimento  dell'obbligo  a  livello  nazionale
          sulla base dei dati riferiti a ciascuna  unita'  produttiva
          ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. 
              8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere  in
          una  unita'  produttiva  un  numero  di  lavoratori  aventi
          diritto al collocamento  obbligatorio  superiore  a  quello
          prescritto, portando le  eccedenze  a  compenso  del  minor
          numero di lavoratori assunti  in  altre  unita'  produttive
          della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che  si
          avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica, a
          ciascuno degli  uffici  competenti,  il  prospetto  di  cui
          all'articolo 9, comma 6. 
              8-quater.  Sono  o  restano  abrogate  tutte  le  norme
          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8- bis
          e 8- ter. 
              8-quinquies. Al  fine  di  evitare  abusi  nel  ricorso
          all'istituto   dell'esonero   dagli   obblighi    di    cui
          all'articolo 3 e di garantire il rispetto  delle  quote  di
          riserva, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i  criteri
          e le modalita' per la loro  concessione  e  sono  stabilite
          norme   volte   al   potenziamento   delle   attivita'   di
          controllo.".