Art. 6 
 
 
                      Modifica dell'articolo 7 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici  assumono  i
lavoratori mediante richiesta nominativa di  avviamento  agli  uffici
competenti  o  mediante  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui
all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta  dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle
qualifiche e secondo le modalita'  concordate  dagli  uffici  con  il
datore di lavoro.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita'  di  cui
al comma 1 entro il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  gli
uffici  competenti  avviano  i   lavoratori   secondo   l'ordine   di
graduatoria  per  la  qualifica  richiesta  o  altra   specificamente
concordata con il  datore  di  lavoro  sulla  base  delle  qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa  chiamata  con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a  coloro  che  aderiscono
alla specifica occasione di lavoro. 
  1-ter Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di  cui  al
comma 1 in termini di occupazione delle  persone  con  disabilita'  e
miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da  tale
monitoraggio non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta l'articolo 7 della citata legge  n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie. 
              1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo   previsto
          dall'articolo 3, i datori di  lavoro  privati  e  gli  enti
          pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta
          nominativa di avviamento agli uffici competenti o  mediante
          la stipula delle convenzioni di  cui  all'articolo  11.  La
          richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla  richiesta
          agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle
          persone  con  disabilita'  iscritte  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 8 che aderiscono alla specifica  occasione  di
          lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le  modalita'
          concordate dagli uffici con il datore di lavoro. 
              1-bis.  Nel  caso  di  mancata  assunzione  secondo  le
          modalita' di cui  al  comma  1  entro  il  termine  di  cui
          all'articolo 9, comma 1, gli uffici  competenti  avviano  i
          lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica
          richiesta o altra specificamente concordata con  il  datore
          di lavoro sulla  base  delle  qualifiche  disponibili.  Gli
          uffici possono procedere anche previa chiamata  con  avviso
          pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
          alla specifica occasione di lavoro. 
              1-ter.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali effettua uno specifico monitoraggio  degli  effetti
          delle  previsioni  di  cui  al  comma  1  in   termini   di
          occupazione delle persone con disabilita'  e  miglioramento
          dell'incontro tra domanda e  offerta  di  lavoro.  Da  tale
          monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
              2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
          in conformita' a quanto previsto dall' articolo  36,  comma
          2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  come
          modificato  dall'  articolo  22,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  80  ,  salva  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  11  della  presente
          legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,  comma  1,
          lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, e successive  modificazioni,  i  lavoratori  disabili
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della
          presente legge hanno diritto alla  riserva  dei  posti  nei
          limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e   fino   al
          cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
              3. La Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei  cambi,
          che  esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  sul   sistema
          creditizio  e  in   materia   valutaria,   procedono   alle
          assunzioni di cui alla  presente  legge  mediante  pubblica
          selezione, effettuata anche su base nazionale.".