Art. 2 
            Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico 
 
  1. I contenuti del FSE sono rappresentati da un  nucleo  minimo  di
dati e  documenti,  nonche'  da  dati  e  documenti  integrativi  che
permettono di arricchire il Fascicolo stesso. 
  2. Il nucleo minimo,  di  cui  al  comma  1,  uguale  per  tutti  i
fascicoli istituiti da regioni e province autonome, e' costituito dai
seguenti dati e documenti: 
    a) dati identificativi e  amministrativi  dell'assistito  di  cui
all'articolo 21; 
    b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013; 
    c) verbali pronto soccorso; 
    d) lettere di dimissione; 
    e) profilo sanitario sintetico, di cui all'articolo 3; 
    f) dossier farmaceutico; 
    g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. 
  3. I dati  e  documenti  integrativi,  di  cui  al  comma  1,  sono
ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e' funzione  delle
scelte regionali in materia di politica sanitaria e  del  livello  di
maturazione del processo di digitalizzazione quali: 
    a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); 
    b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); 
    c) cartelle cliniche; 
    d) bilanci di salute; 
    e)  assistenza  domiciliare:   scheda,   programma   e   cartella
clinico-assistenziale; 
    f) piani diagnostico-terapeutici; 
    g)   assistenza   residenziale   e    semiresidenziale:    scheda
multidimensionale di valutazione; 
    h) erogazione farmaci; 
    i) vaccinazioni; 
    l) prestazioni di assistenza specialistica; 
    m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); 
    n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; 
    o) certificati medici; 
    p) taccuino personale dell'assistito di cui all'articolo 4; 
    q) relazioni relative alle prestazioni erogate  dal  servizio  di
continuita' assistenziale; 
    r) autocertificazioni; 
    s) partecipazione a sperimentazioni cliniche; 
    t) esenzioni; 
    u) prestazioni di assistenza protesica; 
    v) dati a supporto delle attivita' di telemonitoraggio; 
    z) dati a supporto delle  attivita'  di  gestione  integrata  dei
percorsi diagnostico-terapeutici; 
    aa)  altri  documenti  rilevanti  per  il   perseguimento   delle
finalita' di cui al comma 2 dell'articolo  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo  decreto  ai  sensi
del comma 7 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge  n.  179  del
2012. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 8 agosto 2013 vedasi nelle note alle
          premesse. 
              - Per il riferimento ai commi 2 e  7  dell'articolo  12
          del  citato  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.