Art. 7 
                       Consenso dell'assistito 
 
  1. Il FSE puo' essere  alimentato  esclusivamente  sulla  base  del
consenso libero e informato da parte dell'assistito. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   2
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE puo'  avvenire
solo dopo che l'assistito ha preso visione  dell'informativa  di  cui
all'articolo 6 e ha espresso il consenso di cui all'articolo 6, comma
2, lettera e). 
  3. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso
deve essere espresso dal rappresentante legale, mediante l'esibizione
di un proprio documento di identita'. 
  4. Al raggiungimento della maggiore eta', il consenso  deve  essere
confermato   da   un'espressa   manifestazione   di   volonta'    del
neo-maggiorenne,  dopo  aver  preso  visione  dell'informativa.  Tale
consenso puo' essere espresso anche al primo contatto, relativo ad un
evento di cura, tra il titolare e l'assistito divenuto maggiorenne. 
  5. Il consenso di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  puo'  essere  espresso
anche per via telematica, previo accesso al FSE secondo le  modalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 23. 
  6. L'assistito  puo'  in  ogni  momento  revocare,  anche  per  via
telematica, il consenso di cui al comma 1. 
  7.  La  revoca  del  consenso  di  cui   al   comma   1   determina
l'interruzione  dell'alimentazione  del  FSE,  senza  conseguenze  in
ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e  dei
servizi socio-sanitari regionali. Il FSE viene comunque alimentato da
eventuali correzioni dei dati e dei documenti che lo  hanno  composto
fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari  che
hanno generato tali dati e documenti e che mantengono la  titolarita'
su di essi. In caso di nuova e successiva prestazione del consenso di
cui al comma 1, vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati  e  i
documenti che lo hanno alimentato fino alla precedente operazione  di
revoca del consenso, ivi comprese le correzioni anche successive alla
predetta revoca. 
  8.  La  revoca  del  consenso  di  cui  al  comma  2  determina  la
disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti
nel  FSE  da  parte  dei  professionisti  sanitari  e  socio-sanitari
precedentemente   autorizzati,   senza    conseguenze    in    ordine
all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi
socio-sanitari   regionali.   L'assistito   puo',    successivamente,
esprimere un  nuovo  consenso  alla  consultazione  dei  dati  e  dei
documenti di cui al comma 2. 
  9. Il consenso di cui al comma 2  vale  anche  quale  consenso  per
l'accesso al FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei
casi  di  emergenza  sanitaria  o  igiene  pubblica,  rischio  grave,
imminente  e  irreparabile  per  la  salute  e  l'incolumita'  fisica
dell'interessato, secondo le modalita' specificate nell'articolo 14. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Per  il  riferimento  al  comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.