Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti: 
    a) banche aventi sede legale in Italia; 
    b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e  societa'
appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del
Testo Unico Bancario; 
    c)  societa'  incluse  nella  vigilanza  consolidata   ai   sensi
dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; 
    d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella  vigilanza
consolidata in un altro Stato membro.