Art. 2 
 
           Interventi straordinari per la Regione Campania 
 
  1. Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  sentenze  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa  C-297/2008)  e
del 16 luglio 2015 (causa  C-653/13),  il  Presidente  della  Regione
Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti: 
    a) lo smaltimento, ove  occorra  anche  attraverso  la  messa  in
sicurezza permanente in situ, dei rifiuti  in  deposito  nei  diversi
siti  della  Regione  Campania  risalenti  al  periodo   emergenziale
2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009; 
    b) la bonifica, la riqualificazione ambientale  e  il  ripristino
dello  stato  dei  luoghi  dei  siti  di  cui  alla  lettera  a)  non
interessati  dalla  messa  in  sicurezza  permanente  e   l'eventuale
restituzione delle aree attualmente detenute in locazione  ovvero  ad
altro titolo. 
  2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del  cronoprogramma,  e'
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  dai  competenti  organi  regionali  e  costituisce
variante del vigente Piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti.  Il
piano approvato  e'  immediatamente  trasmesso  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela  del
territorio e  del  mare  e  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
valutazioni  di  competenza  che  sono  rese  entro  20  giorni   dal
ricevimento. Il Piano e' successivamente inviato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri alla Commissione europea. 
  3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori,
ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si  applicano
le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di  termini  di
conclusione dei procedimenti di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   26   novembre   2010,   n.   196,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. 
  4. Ai fini del finanziamento del  Piano  di  cui  al  comma  1,  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di  cui  70
milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania  per  le
finalita' di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni  sono  trasferiti
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  per
essere successivamente trasferiti alla Regione  Campania  sulla  base
dell'attuazione del cronoprogramma come  certificata  dal  Presidente
della Regione. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sono
disciplinate le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute  a
carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4. 
  6. In caso di mancata approvazione del Piano entro  il  termine  di
cui  al  comma  2  ovvero  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
dell'attivita', si applica l'articolo  41  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. Rimane impregiudicata  ogni  questione  riguardante  le
sentenze di cui al comma 1. 
  7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione  del  piano
di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone  e
attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo  stralcio
operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non  superiore
al trenta per cento dei rifiuti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
mediante  rimozione,  trasporto  e  smaltimento,   nonche'   mediante
recupero  energetico,  presso  impianti  nazionali  ed  esteri,   nel
rispetto della normativa nazionale  ed  europea.  A  tale  scopo,  la
Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto
delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4. 
  8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di  cui
al   presente   articolo   si   applica   il   Protocollo   stipulato
dall'Autorita' nazionale Anticorruzione e dalla Regione Campania.