Art. 4 Rifinanziamento fondo emergenze nazionali 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n.190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.