Art. 4 
 
              Rifinanziamento fondo emergenze nazionali 
 
  1. La dotazione  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n.190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.