Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per: a) «archivio informatico integrato»: lo strumento informatico d'interconnessione dati, denominato anche «archivio integrato antifrode» o «AIA», con cui l'IVASS analizza, elabora e valuta le informazioni in proprio possesso, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi, istituito dall'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, e regolato dal decreto ministeriale dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, n. 108; b) «banche dati»: la banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati, istituite dall'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore; c) «Decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; d) «definizione» del sinistro: la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro gestito da un'impresa di assicurazione, per pagamento o eliminazione senza seguito; e) «imprese di assicurazione italiane»: le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; f) «imprese di assicurazione»: le imprese di assicurazione italiane e le imprese di assicurazione dell'Unione europea e quelle aderenti allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attivita' in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi o in regime di stabilimento; g) «interessati»: le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali; h) «parametri di significativita'»: gli indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, come individuati dall'art. 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010; i) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia; j) «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attivita' svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nelle banche dati di cui alla lettera b); k) «soggetti aventi diritto»: l'Autorita' giudiziaria, le Forze di polizia e le Pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia; l) «soggetti terzi»: i soggetti legittimati alla consultazione delle banche dati nei limiti e per le finalita' individuati dalla legge.