Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per: 
    a) «archivio informatico  integrato»:  lo  strumento  informatico
d'interconnessione  dati,  denominato   anche   «archivio   integrato
antifrode» o «AIA», con cui l'IVASS analizza,  elabora  e  valuta  le
informazioni in proprio possesso, al fine di individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi, istituito dall'art. 21 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito  in  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e
regolato dal decreto ministeriale  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, n. 108; 
    b) «banche dati»: la banca dati sinistri, la banca dati  anagrafe
testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati,  istituite  dall'art.
135 del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per  la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore; 
    c) «Decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
    d) «definizione» del sinistro: la conclusione del procedimento di
trattazione di un sinistro gestito da  un'impresa  di  assicurazione,
per pagamento o eliminazione senza seguito; 
    e) «imprese di assicurazione italiane»: le  imprese  aventi  sede
legale in Italia e  le  sedi  secondarie  in  Italia  di  imprese  di
assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; 
    f)  «imprese  di  assicurazione»:  le  imprese  di  assicurazione
italiane e le imprese di assicurazione dell'Unione europea  e  quelle
aderenti  allo  Spazio  economico  europeo,  che  svolgono  la   loro
attivita' in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi o
in regime di stabilimento; 
    g) «interessati»: le persone fisiche cui si  riferiscono  i  dati
personali; 
    h) «parametri di significativita'»: gli indicatori  di  possibili
fenomeni fraudolenti, come individuati dall'art. 4 del  Provvedimento
ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010; 
    i) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore immatricolati in Italia; 
    j) «soggetti abilitati»: le  persone  fisiche,  incaricate  dalle
imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attivita'
svolta su incarico  delle  stesse,  abilitate  a  consultare  i  dati
registrati nelle banche dati di cui alla lettera b); 
    k) «soggetti aventi diritto»: l'Autorita' giudiziaria,  le  Forze
di polizia e le Pubbliche amministrazioni competenti  in  materia  di
prevenzione e contrasto  di  comportamenti  fraudolenti  nel  settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia; 
    l) «soggetti terzi»: i soggetti  legittimati  alla  consultazione
delle banche dati nei limiti e per  le  finalita'  individuati  dalla
legge.