Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attivita' assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada; b) alle imprese dell'Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attivita' assicurativa nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di liberta' di prestazione di servizi o in regime di stabilimento, ad esclusione di quanto disposto dal Capo III.