Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Regolamento si applica: 
    a)   alle   imprese   di   assicurazione   italiane   autorizzate
all'esercizio  nel   territorio   della   Repubblica   dell'attivita'
assicurativa   nel   ramo   dell'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate  per  la
liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le  vittime
della strada; 
    b) alle imprese dell'Unione europea ed  a  quelle  aderenti  allo
Spazio economico europeo abilitate all'esercizio nel territorio della
Repubblica dell'attivita' assicurativa  nel  ramo  dell'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  in  regime  di   liberta'   di
prestazione di servizi o in regime di stabilimento, ad esclusione  di
quanto disposto dal Capo III.