Art. 2 Predisposizione e aggiornamento dei documenti informativi 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per documenti informativi la nota informativa, la cui Sezione I e' costituita dalle «Informazioni chiave per l'aderente». 2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto n. 252/2005 (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento della Nota informativa in conformita' allo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.