Art. 2 
 
 
                   Predisposizione e aggiornamento 
                      dei documenti informativi 
 
  1. Ai fini delle presenti disposizioni  si  intende  per  documenti
informativi la nota informativa, la cui Sezione I e' costituita dalle
«Informazioni chiave per l'aderente». 
  2. I fondi pensione negoziali e i  soggetti  istitutori  dei  fondi
pensione aperti e delle forme  pensionistiche  complementari  attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita di  cui  all'art.  13,
comma 1, lett.  b),  del  decreto  n.  252/2005  (di  seguito,  PIP),
provvedono alla redazione e all'aggiornamento della Nota  informativa
in conformita' allo Schema di cui alla  Deliberazione  COVIP  del  31
ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.