Art. 3 Deposito dei documenti informativi 1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la nota informativa e' resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito e' individuata con riferimento al giorno dell'invio alla COVIP con modalita' telematiche ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5. 2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa e' stata redatta in conformita' allo Schema predisposto dalla COVIP ed e' coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto). Alla comunicazione e' allegata la Nota informativa. 3. La comunicazione di cui al comma 2 puo' essere inviata alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata. 4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP la nota informativa con modalita' telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. 5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito e' individuata con riferimento al giorno in cui la nota informativa e' stata consegnata alla COVIP ovvero e' pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.