Art. 3 
 
 
                 Deposito dei documenti informativi 
 
  1.  Prima  dell'avvio  della  raccolta  delle  adesioni,  la   nota
informativa e' resa pubblica mediante deposito presso  la  COVIP.  La
data di deposito e' individuata con riferimento al giorno  dell'invio
alla COVIP con modalita' telematiche ai  sensi  del  comma  4,  salvo
quanto previsto dal comma 5. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  i  fondi  pensione  negoziali  e  i
soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei  PIP,  una  volta
acquisita   l'iscrizione   all'Albo   della   forma    pensionistica,
trasmettono  alla  COVIP  una  comunicazione  a  firma   del   legale
rappresentante, contenente l'attestazione che la nota informativa  e'
stata redatta in conformita' allo Schema predisposto dalla  COVIP  ed
e' coerente con lo statuto o regolamento approvato  dalla  COVIP  (e,
per  i  PIP,  con  le  condizioni  generali   di   contratto).   Alla
comunicazione e' allegata la Nota informativa. 
  3. La comunicazione di cui al comma  2  puo'  essere  inviata  alla
COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata. 
  4. I fondi pensione negoziali e i  soggetti  istitutori  dei  fondi
pensione  aperti  e  dei   PIP   provvedono,   contestualmente   alla
comunicazione di cui al comma 2, ad  inoltrare  alla  COVIP  la  nota
informativa con modalita' telematiche, secondo  le  specifiche  dalla
stessa fornite. 
  5. Per i  fondi  pensione  preesistenti  la  data  di  deposito  e'
individuata con riferimento al giorno in cui la nota  informativa  e'
stata consegnata alla COVIP ovvero e' pervenuta alla stessa  a  mezzo
di raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  o  di  posta  elettronica
certificata.