Art. 4 
 
 
  Variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi 
 
  1. Ogni  variazione  delle  informazioni  contenute  nei  documenti
informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento. 
  2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i  soggetti  istitutori
dei fondi pensione aperti  e  dei  PIP  provvedono  a  modificare  ed
integrare la Sezione I «Informazioni  chiave  per  l'aderente»  e  le
altre Sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. La
Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e ciascuna delle altre
Sezioni modificate della nota informativa riportano nel  frontespizio
la nuova data di efficacia. 
  3. E' possibile procedere alla redazione di un Supplemento  qualora
le modifiche siano  relative  ai  soggetti  coinvolti  nell'attivita'
della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti  per  la
raccolta delle adesioni. 
  4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3,  su  richiesta  degli
interessati, la COVIP puo' consentire l'utilizzo  di  Supplementi  in
ipotesi particolari e per periodi limitati. 
  5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il  contenuto
del mdulo di adesione e'  in  ogni  caso  necessario  procedere  alla
predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso. 
  6.  Entro  il  mese  di  marzo   di   ogni   anno,   in   occasione
dell'aggiornamento delle informazioni  relative  all'andamento  della
gestione, i fondi pensione negoziali  e  i  soggetti  istitutori  dei
fondi pensione aperti e dei PIP procedono altresi'  all'aggiornamento
delle informazioni contenute nella Sezione I «Informazioni chiave per
l'aderente»  e  nelle  altre  Sezioni  della   nota   informativa   e
all'integrazione della stessa con le novita' riportate  eventualmente
nei Supplementi. Il nuovo  testo  dei  documenti  informativi  dovra'
formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto  previsto
nell'art. 3. 
  7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, e'  necessario,
nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse,  corredare
i  documenti  informativi  con  una  comunicazione  che  illustri  le
modifiche deliberate e ne indichi  la  decorrenza.  A  tal  fine,  e'
possibile  utilizzare   la   medesima   comunicazione   eventualmente
predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.