Art. 4 Variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi 1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento. 2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono a modificare ed integrare la Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e le altre Sezioni della nota informativa interessate dalle variazioni. La Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e ciascuna delle altre Sezioni modificate della nota informativa riportano nel frontespizio la nuova data di efficacia. 3. E' possibile procedere alla redazione di un Supplemento qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attivita' della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni. 4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP puo' consentire l'utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati. 5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del mdulo di adesione e' in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso. 6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP procedono altresi' all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» e nelle altre Sezioni della nota informativa e all'integrazione della stessa con le novita' riportate eventualmente nei Supplementi. Il nuovo testo dei documenti informativi dovra' formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'art. 3. 7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, e' necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare i documenti informativi con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, e' possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.